Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05551/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia origina da una domanda di ammissione al passivo fallimentare di un credito chirografario di euro 2.268.500,00 proposta da una società che sosteneva di avere diritto alla ripetizione di quanto versato, tramite datio in solutum, in acconto sul prezzo di un immobile promesso in vendita con preliminare poi non seguito dal definitivo. Il credito era stato escluso dal giudice delegato e l'opposizione ex art. 98 l.fall. era stata respinta dal Tribunale. In primo grado il Tribunale aveva inizialmente ricondotto la vicenda a una confessione stragiudiziale liberamente valutabile, escludendo la prova del pagamento e della delegazione di pagamento; la precedente cassazione aveva però cassato con rinvio per difetto di motivazione sull'esclusione della delegazione. Riassunta la causa, il Tribunale ha nuovamente rigettato l'opposizione, ritenendo che la documentazione non dimostrasse una delegazione di pagamento, ma piuttosto una cessione del credito: una società aveva trasferito azioni a un'altra, e quest'ultima aveva ceduto alla prima il proprio credito verso la ricorrente quale corrispettivo dell'operazione. La ricorrente ha quindi proposto tre motivi di ricorso per cassazione: 1) violazione dell'art. 101 c.p.c. per avere il Tribunale qualificato d'ufficio l'operazione come cessione del credito senza contraddittorio; 2) violazione dell'art. 1260 c.c. per inesistenza della cessione, per asserita incedibilità del credito e per pretesa non attualità del credito ceduto; 3) violazione degli artt. 91 e 385 c.p.c. per l'omessa statuizione sulle spese del procedimento di rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha escluso la violazione del contraddittorio perché la cessione del credito era già emersa nel giudizio anteriore e quindi non costituiva un tema nuovo introdotto d'ufficio dal giudice di rinvio. Ha ritenuto infondato anche il motivo sulla cessione, osservando che il Tribunale aveva accertato in fatto, con valutazione non sindacabile in sede di legittimità, che la vicenda integrava una traslazione del credito liberamente cedibile, avente ad oggetto una somma di denaro, e che tale operazione non coinvolgeva la ricorrente come titolare del credito da insinuare al passivo. Ha infine respinto la censura sulle spese, richiamando il principio secondo cui il giudice di rinvio deve liquidare le spese in base all'esito globale della lite e può anche non provvedere specificamente sulle singole fasi quando la controparte non si sia costituita; nel caso concreto, il Fallimento non aveva svolto attività difensiva. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese di legittimità per mancata difesa del Fallimento. È stato inoltre dato atto, nel dispositivo, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    è la norma processuale richiamata per l'opposizione allo stato passivo, nell'ambito della quale si è sviluppata la controversia sull'ammissione del credito

  • art. 1180 c.c.

    richiamato nel giudizio di merito come non pertinente rispetto alla fattispecie prospettata

  • art. 2735 c.c.

    la dichiarazione qualificata dal Tribunale come confessione stragiudiziale resa a terzi è liberamente apprezzabile dal giudice

  • art. 101 c.p.c.

    la censura sul contraddittorio è stata respinta perché la qualificazione del rapporto come cessione del credito non introduceva un tema nuovo rispetto a quanto già emerso nel procedimento

  • art. 1260 c.c.

    la Corte ha ritenuto cedibile il credito in questione, in quanto avente contenuto pecuniario e non personale

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di regolazione delle spese secondo la soccombenza complessiva

  • art. 385 c.p.c.

    richiamato con riferimento ai poteri del giudice di rinvio in materia di spese

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    nel dispositivo si dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • La qualificazione giuridica di un'operazione negoziale può essere effettuata dal giudice anche in sede di rinvio senza violare l'art. 101 c.p.c., quando tale ricostruzione sia già emersa dagli atti o dalle precedenti difese e non introduca un tema del tutto nuovo.
  • Un credito avente contenuto pecuniario è, di regola, liberamente cedibile ex art. 1260 c.c.; la dedotta incedibilità richiede la prova di un'effettiva natura strettamente personale del credito o di un divieto specifico di trasferimento.
  • In sede di legittimità non è sindacabile l'accertamento di fatto del giudice di merito sulla riconducibilità dell'operazione a uno schema negoziale piuttosto che a un altro, salvo vizi di motivazione o errori di diritto nei limiti consentiti.
  • Nel giudizio di rinvio, la regolazione delle spese va compiuta avendo riguardo all'esito complessivo della lite e non alla singola fase processuale; il giudice può compensare o omettere una statuizione specifica sulle spese se la controparte non si è costituita e la decisione finale tiene conto della soccombenza globale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniCessione del creditoInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.