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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16713/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione al passivo fallimentare di un credito di oltre 373 mila euro, assistito da privilegio ipotecario, fondato su un contratto di mutuo fondiario. Il giudice delegato aveva escluso il credito per ritenuta indeterminatezza; il tribunale, decidendo sull'opposizione allo stato passivo, ha confermato l'esclusione ritenendo insufficiente la documentazione prodotta per verificare decorrenza e base di calcolo di capitale, interessi di ammortamento, mora e interessi legali, e affermando che il titolo non poteva rinvenirsi nel solo contratto di mutuo allegato. La ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova e degli artt. 115, 116, 2697, 1218 e 1321 c.c., sostenendo che il tribunale avesse erroneamente addossato al creditore la prova di circostanze modificative/estintive del credito e avesse fondato la decisione su mere ipotesi; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. e delle norme sulle prove documentali e sulla ricognizione di debito, per non avere valorizzato un accordo di sospensione parziale del mutuo con nuovo piano di ammortamento del marzo 2013; 3) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme sul mutuo e sul contenuto del credito, perché, anche a voler ritenere il credito non pienamente determinato, il tribunale avrebbe dovuto eventualmente ammetterlo in misura ridotta anziché escluderlo integralmente. Il fallimento ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando il mancato esame dell'eccezione di difetto di legittimazione sostanziale e processuale della cessionaria.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale nei termini indicati in motivazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Siracusa in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi nella parte in cui, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, miravano in realtà a una rivalutazione della prova e dei fatti; tuttavia ha ravvisato un vizio di motivazione rilevante, perché il tribunale, pur avendo criticato soltanto la prova del nuovo assetto contrattuale e dell'ammortamento rinegoziato, aveva escluso senza adeguata spiegazione l'intero credito, compresa la quota capitale e gli interessi originariamente pattuiti. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché proposto da parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito su un profilo rimasto assorbito e quindi riproponibile davanti al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per denunciare un'erronea valutazione della prova, ma la Corte ha osservato che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione della documentazione e la mancata considerazione di una prova documentale; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza nella parte in cui tendeva a riesaminare i fatti.

  • art. 2697 c.c.

    invocato sul riparto dell'onere probatorio; la Corte ha precisato che il tribunale non aveva deciso applicando la regola di riparto, ma valutando insufficiente la prova documentale offerta.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della responsabilità contrattuale e dell'onere del creditore; nel caso concreto non è stato decisivo per la cassazione.

  • art. 1321 c.c.

    menzionato nel primo motivo come norma sulla nozione di contratto, senza specifica autonoma portata decisoria nella motivazione.

  • art. 1988 c.c.

    richiamato per sostenere il valore di ricognizione di debito dell'accordo di sospensione e nuovo piano di ammortamento.

  • art. 2702 c.c.

    invocato per la forza probatoria della scrittura privata.

  • art. 2712 c.c.

    richiamato in tema di prova documentale.

  • art. 2719 c.c.

    richiamato in tema di copie e riproduzioni documentali.

  • art. 2720 c.c.

    richiamato in tema di confessione e ricognizione.

  • art. 215 c.p.c.

    richiamato in relazione alla contestazione delle scritture private.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ha considerato fondata la doglianza solo nella parte in cui il tribunale aveva omesso una spiegazione coerente sull'esclusione integrale del credito; quanto al ricorso incidentale, ha affermato che l'eventuale questione pretermessa sarebbe riproponibile in rinvio.

  • art. 1284 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione agli interessi.

  • art. 1346 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla determinabilità dell'oggetto del credito.

  • art. 1419 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla possibile riduzione parziale della pretesa.

  • art. 1339 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla conformazione legale del contenuto del rapporto.

  • art. 1813 c.c.

    richiamato nel terzo motivo per la disciplina del mutuo.

  • art. 117, comma 4, T.U.B.

    richiamato nel terzo motivo in tema di tasso e disciplina degli interessi nei rapporti bancari.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la denuncia di violazione di legge è inammissibile quando, sotto la sua apparente formulazione, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Se il giudice di merito fonda il rigetto dell'insinuazione al passivo sulla ritenuta insufficienza della prova di un successivo assetto negoziale o di una rinegoziazione, non può escludere l'intero credito senza spiegare perché tale carenza incida anche su componenti del credito non contestate o originariamente pattuite, come il capitale erogato e gli interessi convenuti ab origine.
  • L'omessa coerenza logico-giuridica tra la premessa in fatto e la statuizione finale integra un vizio motivazionale rilevante quando rende non percepibili le ragioni della decisione nel suo contenuto minimo costituzionalmente necessario.
  • Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile se proposto dalla parte integralmente vittoriosa nel giudizio di merito solo per riproporre questioni rimaste assorbite, poiché tali questioni possono essere riesaminate dal giudice di rinvio in caso di cassazione della sentenza impugnata.
  • Nelle controversie sul credito bancario insinuato al passivo, la mera contestazione dell'indeterminatezza della pretesa non consente, di per sé, di escludere automaticamente ogni voce del credito quando la documentazione consenta comunque di riconoscere almeno una parte della pretesa originaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMutuoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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