Cassazione Penale, Sentenza n. 20705/2024 del 24/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Trieste del 28/03/2023 che ha revocato, con decorrenza 15/04/2022, la misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari (ex art. 94 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) precedentemente concessa con ordinanza del 13/12/2019 in relazione alla pena di 4 anni, 3 mesi e 20 giorni di reclusione e multa di Euro 22.600,00 (provv. esec. Procura di Pordenone 28/02/2019). I motivi dedotti in cassazione erano: (1) erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 47, comma 11, legge 26/07/1975, n. 354, deducendo che la revoca della misura alternativa fosse indebita; (2) erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 47-ter dell'Ordinamento penitenziario, per omissione di pronunciamento sulla richiesta difensiva di applicazione della detenzione domiciliare formulata in udienza camerale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il ricorrente ha rinunciato al ricorso con comunicazione del 4/12/2023 ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen. Conseguentemente la Corte non ha esaminato i profili di merito relativi all'applicazione delle norme censurate. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma, equitativamente determinata, di Euro 500,00; la Corte ha motivato che non vi sono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamando Corte cost. n. 186/2000).
Norme richiamate
art. 94 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari
Norma richiamata quale titolo della misura alternativa revocata; la Corte di Cassazione non si pronuncia sul merito della corretta applicazione a causa della rinuncia del ricorrente
art. 47, comma 11, legge 26 luglio 1975, n. 354
art. 47, comma 11, l. 26/07/1975, n. 354
Richiamata dal ricorrente come parametro di doglianza (erronea applicazione della legge penale) ma non valutata nel merito dalla Corte per inammissibilità del ricorso
art. 47-ter Ordinamento penitenziario
Richiamato dal ricorrente per lamentare omissione di pronunciamento sulla richiesta di detenzione domiciliare; anche questa censura non è stata esaminata nel merito
rinuncia al ricorso per cassazione
La Corte ha ritenuto che la comunicazione di rinuncia presentata il 4/12/2023 determina l'inammissibilità del ricorso in base a tale norma
condanna alle spese del procedimento
Appoggiata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (Euro 500), con valutazione equitativa e senza ravvisare colpa nella presentazione del ricorso
Corte costituzionale, n. 186 del 13/06/2000
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per affermare che non sussistono elementi per considerare che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in Cassazione (art. 589 c.p.p.) determina l'inammissibilità e impedisce alla Corte di decidere sui profili di merito che erano stati dedotti.
- In caso di rinuncia, il ricorrente può essere condannato alle spese e a un versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la somma è determinata equitativamente e la condanna può essere mitigata se non si ravvisa colpa.
- Le questioni sostanziali (es.: corretta applicazione di norme penitenziarie o omissione del giudice di merito) restano non decise quando il procedimento è estinto per rinuncia, per cui la parte che richiede una pronuncia su tali questioni non dovrebbe rinunciare se intende ottenere un vaglio di legittimità.
- Se si contesta la revoca di una misura alternativa (es. affidamento in prova, detenzione domiciliare), è necessario preservare il gravame fino alla sua decisione in Cassazione; la rinuncia vanifica la possibilità di ottenere pronunce che chiariscano l'interpretazione delle norme invocate.
- La Corte valuta la presenza di colpa nella proposizione del ricorso solo quando sussistono elementi concreti; l'assenza di tali elementi può escludere una maggiore sanzione economica.
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