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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22374/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Tre lavoratori avevano agito nei confronti della società datrice chiedendo il riconoscimento, come orario di lavoro, del tempo trascorso a bordo dell’auto aziendale per raggiungere il luogo di primo intervento e rientrare, in applicazione della normativa sull’orario di lavoro e in contrasto con un accordo collettivo aziendale del 27 marzo 2013 che prevedeva una franchigia di 15 o 30 minuti a carico dei dipendenti. In primo grado era stata accolta la domanda con condanna della società al pagamento delle differenze retributive. In appello la decisione era stata riformata: la Corte territoriale aveva sì riconosciuto che quel tempo doveva essere qualificato come tempo di lavoro e aveva escluso la validità della clausola collettiva, ma aveva respinto la pretesa economica perché nel ricorso introduttivo mancavano allegazioni e prova sufficienti circa la quantità di lavoro straordinario svolto da ciascun lavoratore e, quindi, anche circa il fatto costitutivo della domanda. I ricorrenti in cassazione hanno dedotto, con un motivo, l’omesso esame del verbale di prima udienza, sostenendo che la domanda fosse stata espressamente qualificata come "condanna meramente generica"; con il secondo motivo hanno denunciato la violazione delle norme sulle spese processuali, censurando la compensazione anche delle spese di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva la doppia ratio decidendi della sentenza impugnata: da un lato l’erronea interpretazione della domanda come non generica, dall’altro, e soprattutto, la ritenuta totale carenza di allegazioni e prova del fatto costitutivo della pretesa (svolgimento di lavoro straordinario e misura del tempo lavorato oltre l’orario normale). Ha inoltre escluso la fondatezza del secondo motivo, osservando che la Corte d’appello, avendo respinto la domanda di differenze retributive, poteva compensare le spese; in ogni caso la valutazione sulle spese rientrava nei poteri del giudice di merito. La Corte ha disposto la compensazione delle spese di legittimità per i contrasti giurisprudenziali esistenti all’epoca e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il primo motivo è stato proposto come vizio di omesso esame/processuale; il secondo come violazione di legge sulla regolazione delle spese. La Corte ha però ritenuto il primo inammissibile per mancata censura di una delle rationes decidendi e il secondo infondato.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la fase camerale e per la memoria depositata; le nuove censure introdotte con memoria non sono state ritenute rilevanti.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    Richiamato per la decisione in camera di consiglio con motivazione riservata.

  • artt. 88, 91 e 92 c.c.

    Richiamati nel secondo motivo come norme sulle spese e sulla condotta processuale; la censura è stata respinta perché la compensazione delle spese era stata ritenuta legittima in relazione all’esito della lite.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove spettante.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da una doppia ratio decidendi, il ricorso per cassazione è inammissibile se censura solo una delle basi autonome della decisione, lasciando intatta l’altra.
  • La domanda di condanna generica non esonera la parte dall’allegare e provare il fatto costitutivo del credito: in particolare, nel giudizio volto al pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario, resta necessario dimostrare lo svolgimento delle ore eccedenti l’orario normale.
  • La mancata specifica allegazione e prova del fatto costitutivo della pretesa può rendere infondata non solo la domanda di quantificazione, ma anche quella di accertamento dell’an debeatur, se la carenza investe gli elementi essenziali della vicenda lavorativa dedotta.
  • La regolazione delle spese di lite rientra nel potere del giudice di merito e può essere compensata in presenza di un esito complessivo della controversia che giustifichi tale scelta, nei limiti consentiti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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