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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05952/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di locazione commerciale di un immobile, nel quale la società proprietaria aveva escusso una garanzia fideiussoria prestata dalla compagnia assicurativa per gli eventuali inadempimenti della conduttrice. In primo grado era stata accertata l'inadempienza della conduttrice e, rigettata l'exceptio doli sollevata dalla garante, il tribunale aveva condannato la compagnia a pagare alla proprietaria una somma a titolo di risarcimento per spese relative all'impianto di illuminazione dell'immobile, oltre a riconoscere alla garante il diritto di rivalsa verso la conduttrice per quanto versato. La corte d'appello ha confermato integralmente la decisione. La conduttrice ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro censure: erroneo riconoscimento della voce di spesa relativa all'impianto di illuminazione; erronea determinazione del quantum; illegittima condanna al pagamento delle spese legali e degli interessi derivanti dal ritardo della garante nell'adempimento; erronea condanna all'integrale rifusione delle spese del decreto ingiuntivo revocato e della fase di opposizione. La ricorrente contestava anche, in sostanza, la valutazione di merito compiuta dai giudici di merito sulla necessità e congruità delle spese, chiedendo una rideterminazione dell'importo e una diversa regolazione delle spese processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, che l'eccezione sulla notifica sollevata da una resistente era inammissibile perché proposta de iure tertii ed comunque irrilevante per la costituzione della destinataria. Nel merito, ha ritenuto il ricorso privo di una sufficiente esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché ridotto a un elenco di atti processuali e privo della ricostruzione chiara e completa del fatto sostanziale e processuale. Ha inoltre osservato che i motivi non erano ricondotti ai paradigmi dell'art. 360 c.p.c. e si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità, anche quanto alla regolazione delle spese, salvo l'ipotesi di violazione del principio di soccombenza non ricorrente nel caso di specie. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di entrambe le resistenti e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    esposizione sommaria dei fatti

    Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria ma chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, sufficiente a far comprendere alla Corte il significato delle censure senza rinvio ad altre fonti o atti.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso devono essere riconducibili ai paradigmi legali dei vizi deducibili in cassazione; non è ammissibile una generica richiesta di riforma della sentenza o di riesame del merito.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Le doglianze che richiedano l'esame di specifici atti o documenti devono rispettare l'onere di specifica indicazione, pena l'inammissibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • artt. 1949 e 1950 c.c.

    Richiamati dalle parti in relazione alla garanzia prestata dalla compagnia e al meccanismo di rivalsa/regresso, senza che la Corte affronti nel merito la relativa disciplina.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'esposizione dei fatti non consenta alla Corte di comprendere autonomamente il fatto sostanziale e processuale della controversia, dovendo il ricorrente fornire una sintesi completa e funzionale alla comprensione delle censure.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito, né la rideterminazione del quantum sulla base di una diversa lettura delle risultanze istruttorie; il giudizio di legittimità è limitato agli errores in iudicando e in procedendo.
  • I motivi di ricorso devono essere specificamente ricondotti ai vizi previsti dall'art. 360 c.p.c.; censure formulate in modo generico o come mera richiesta di riforma della sentenza non sono idonee a introdurre un sindacato di legittimità.
  • La censura sulle spese processuali è di regola insindacabile in cassazione quando investe il potere discrezionale del giudice di merito e non denuncia una violazione del principio di soccombenza nei casi in cui sia stato condannato il totalmente vittorioso.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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