Cassazione Civile, Ordinanza n. 25525/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un creditore, munito di decreto ingiuntivo per un importo di poco inferiore a 10.000 euro, aveva chiesto ex art. 702-bis c.p.c. di dichiarare l'inefficacia ex artt. 2901-2902 c.c. dell'atto con cui una società aveva conferito gran parte del proprio patrimonio immobiliare in un trust, sostenendo che l'operazione avesse pregiudicato la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. La società e i familiari beneficiari del trust avevano resistito negando i presupposti oggettivi dell'azione revocatoria. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ma la Corte d'appello l'aveva accolta ritenendo provati credito, eventus damni e scientia damni, nonché irrilevante la dedotta estinzione del debito per compensazione e la pretesa capienza del patrimonio residuo. Nel ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 110, 115, 116 c.p.c., 2697 c.c. e 2901 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto provati i presupposti della revocatoria pur in presenza di compensazione e di patrimonio residuo capiente; 2) ancora violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., oltre all'art. 2901 c.c., sempre sotto il profilo dell'apprezzamento delle prove e dell'onere probatorio; 3) violazione dell'art. 2902 c.c. e degli artt. 479, 480 e 602 ss. c.p.c., nonché dell'art. 112 c.p.c., per asserita difformità tra chiesto e pronunciato, poiché la sentenza si sarebbe limitata a dichiarare genericamente la revoca senza le ulteriori statuizioni esecutive richieste.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi in parte inammissibili e in parte infondati, osservando che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e dell'onere della prova, miravano in realtà a contestare la valutazione del materiale istruttorio e l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito, profili non sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale nei ristretti casi consentiti. Ha inoltre affermato che la Corte d'appello aveva logicamente e coerentemente ricostruito i presupposti della revocatoria, e che il giudicato e le preclusioni sono rilevabili anche d'ufficio. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, perché la pronuncia d'appello aveva correttamente accolto la domanda di inefficacia del conferimento in trust e la revoca dell'atto dispositivo, mentre le ulteriori conseguenze esecutive potranno essere fatte valere in sede di esecuzione della pronuncia. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma utilizzata per l'introduzione del giudizio di primo grado con ricorso sommario di cognizione
disciplinano l'azione revocatoria ordinaria e gli effetti dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore
richiamato come garanzia patrimoniale generica del debitore, ridotta dall'atto di conferimento in trust
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la violazione denunciabile ex n. 4 non consente di censurare la mera valutazione delle prove o l'apprezzamento del fatto, salvo anomalia motivazionale rilevante costituzionalmente
la sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a base prove inesistenti o acquisite d'ufficio fuori dai casi consentiti
la sua violazione è configurabile solo quando il giudice attribuisca un diverso valore legale a prove che non lo consentono, non già per contestare la valutazione del materiale istruttorio
la violazione attiene alla ripartizione dell'onere probatorio, non alla critica dell'esito della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito
richiamato nei motivi di ricorso, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione
il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo se manca una decisione su un capo di domanda; qui la domanda revocatoria è stata accolta
richiamato dalla parte ricorrente in relazione agli effetti esecutivi della pronuncia, senza accoglimento della censura
richiamato dalla parte ricorrente in relazione agli effetti esecutivi della pronuncia, senza accoglimento della censura
richiamato dalla parte ricorrente in relazione agli effetti esecutivi della pronuncia, senza accoglimento della censura
art. 66 l.f.
richiamato dall'interveniente curatela per sostenere l'estensione degli effetti della revocatoria alla massa fallimentare
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia utilizzato prove inesistenti, acquisite d'ufficio fuori dai casi consentiti o attribuito a prove un valore legale diverso da quello previsto dalla legge; non è invece consentito trasformare tali censure in un riesame della valutazione del materiale istruttorio.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando l'onere della prova sia stato erroneamente ripartito tra le parti; non può essere dedotta per contestare l'apprezzamento, da parte del giudice di merito, dell'effettivo raggiungimento della prova.
- L'azione revocatoria ordinaria richiede la prova del credito, dell'eventus damni e, nei casi pertinenti, della scientia damni; il pregiudizio alla garanzia patrimoniale può consistere anche nella sola riduzione della consistenza del patrimonio del debitore, senza necessità di dimostrare l'aggressione di tutto il patrimonio residuo.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impone che il giudice inserisca nella sentenza tutte le modalità esecutive della tutela riconosciuta: è sufficiente la decisione sul capo di domanda, mentre le conseguenze operative della pronuncia possono essere fatte valere in sede di esecuzione.
- Il giudicato e le preclusioni processuali sono rilevabili d'ufficio dal giudice, e il comportamento processuale della parte non equivale a non contestazione quando la difesa si sia già concentrata su una contestazione generale idonea ad assorbire gli ulteriori profili.
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