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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14710/2025 del 31/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario del credito)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria concesso a una associazione sportiva dilettantistica per l'acquisto di beni strumentali; i beni furono poi sottratti da ignoti e la concedente ritenne risolto il leasing, chiedendo alla utilizzatrice e ai fideiussori il pagamento delle somme dovute. In primo grado l'opposizione al decreto ingiuntivo fu rigettata integralmente, con accertamento anche della autenticità delle firme apposte sulle fideiussioni a seguito di verificazione calligrafica. In appello, proposto dalla sola compagnia assicurativa chiamata in garanzia, la Corte territoriale ridusse l'importo dovuto a 200.000 euro, ancorando la garanzia al valore commerciale dei beni al momento del furto. Il ricorrente per cassazione, quale ex socio e successore di due società garanti, denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1419 c.c., 1957 c.c., 115, comma 2, c.p.c. e art. 2, commi 2 e 3, L. n. 287/1990, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità parziale delle fideiussioni per la presenza di clausole corrispondenti a quelle dello schema ABI dichiarate illecite dalla Banca d'Italia per restrizione della concorrenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il ricorrente era rimasto contumace nel giudizio di appello e che la sentenza di primo grado, che aveva rigettato l'opposizione nei suoi confronti, era per lui passata in giudicato. Non avendo proposto né appello principale né appello incidentale, non poteva poi censurare in cassazione la decisione di merito. La Corte ha richiamato il principio secondo cui solo la parte vittoriosa in primo grado può limitarsi a riproporre domande ed eccezioni non accolte, mentre la parte anche solo parzialmente soccombente deve proporre appello incidentale per evitare il giudicato sul rigetto. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente in favore delle due controricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È stata invocata come norma sul vizio di violazione di legge denunciato in cassazione, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il giudicato formatosi in appello.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità parziale delle fideiussioni in relazione alle clausole asseritamente illecite.

  • art. 1957 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito della doglianza sulle fideiussioni.

  • art. 115, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nella censura di omessa rilevazione officiosa della nullità parziale.

  • art. 2, commi 2 e 3, L. 10 ottobre 1990 n. 287

    Richiamato per sostenere l'illiceità antitrust delle clausole fideiussorie conformi allo schema ABI.

  • art. 346 c.p.c.

    La Corte lo richiama nel principio per cui le domande ed eccezioni non accolte possono essere riproposte solo dalla parte vittoriosa in primo grado, altrimenti opera la presunzione di rinuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La parte rimasta soccombente in primo grado ha l'onere di proporre appello principale o incidentale contro la sentenza sfavorevole; in mancanza, il rigetto diviene definitivo e non è più contestabile in cassazione.
  • La sola parte vittoriosa in primo grado, per evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporre domande o eccezioni non accolte; questa facoltà non spetta alla parte anche solo parzialmente soccombente.
  • Il giudizio di cassazione non può essere utilizzato per rimettere in discussione capi della sentenza di primo grado ormai coperti da giudicato interno per mancata impugnazione.
  • Quando la decisione di appello è stata resa in un giudizio in cui una parte è rimasta contumace, la mancata impugnazione di quella parte impedisce di far valere successivamente censure contro i capi già passati in giudicato nei suoi confronti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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