Sentenza del 10/02/2017 n. 3590 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
C.G.R. ha impugnato la sentenza della C.T.R. del Lazio n. 345/1/09, depositata il 6 luglio 2009, relativa all’avviso di accertamento Irpef sulla plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno con destinazione urbanistica. L’Ufficio aveva determinato la plusvalenza facendo riferimento al valore del terreno accertato ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: carenza di motivazione dell’avviso e ulteriori vizi nella determinazione della plusvalenza; illegittimità dell’uso, ai fini Irpef, del valore determinato per le imposte indirette, che riguardava l’intero compendio; mancata applicazione del criterio di calcolo previsto dall’art. 82 T.U.I.R.; infine, irrilevanza nei suoi confronti della definizione agevolata della controversia sull’imposta di registro richiesta dall’acquirente, con conseguenti censure costituzionali.
La decisione
La Cassazione ha accolto il secondo motivo: in base all’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 147/2015, il maggior corrispettivo di una cessione immobiliare non può essere presunto soltanto dal valore, anche se dichiarato, accertato o definito, ai fini dell’imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale. Ha ritenuto tale disposizione applicabile retroattivamente anche ai giudizi in corso. Gli altri tre motivi sono stati dichiarati assorbiti, senza decisione nel merito. La Corte ha cassato la sentenza della C.T.R. e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso direttamente la causa accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente contro l’accertamento. Spese dell’intero giudizio integralmente compensate, in ragione del mutamento del quadro giurisprudenziale prodotto dalla norma.
Norme richiamate
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3
il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 58, 68, 85 e 86 e il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5, 5-bis, 6 e 7 si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.
Il valore stabilito per le imposte indirette, da solo, non consente di presumere un maggior corrispettivo rilevante per determinare la plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi. La Corte applica questa regola anche ai giudizi pendenti, attribuendo alla disposizione efficacia retroattiva.
Codice di procedura civile, art. 384
Quando, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito; qui ha quindi accolto direttamente il ricorso introduttivo del contribuente.
Massime di principio
- Nelle cessioni immobiliari, il valore accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale non è, da solo, sufficiente a dimostrare un corrispettivo maggiore ai fini della tassazione della plusvalenza: occorrono elementi ulteriori.
- La definizione agevolata della controversia relativa alle imposte indirette non rende automaticamente quel valore una prova sufficiente del maggior corrispettivo nella distinta controversia sulle imposte sui redditi.
- Una disposizione qualificata come interpretativa e applicata dalla Corte può incidere anche sui giudizi ancora pendenti, secondo la portata temporale riconosciutale nel caso concreto.
- Se la cassazione non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente nel merito anziché rinviare la causa.
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