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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30044/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditori)

La controversia

La controversia riguarda un procedimento ex l. n. 89/2001 ('Pinto su Pinto') nel quale alcuni beneficiari avevano chiesto l’indennizzo per la durata non ragionevole di un precedente giudizio di equa riparazione, poi sfociato anche in una fase di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. La Corte d’appello aveva riconosciuto solo parzialmente l’indennizzo, detraendo dal periodo indennizzabile anche il tempo di mesi 6 e giorni 5 previsto quale spatium adimplendi per la pubblica amministrazione nella fase di ottemperanza. Con il ricorso per cassazione le parti private hanno dedotto: (1) omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sugli argomenti sviluppati in memoria circa il fatto che nel computo della durata andasse considerato sino al momento in cui la pretesa è rimasta insoddisfatta, anche se maturato successivamente alla domanda; (2) violazione della disciplina dell’equa riparazione, degli artt. 2 e 2-bis l. n. 89/2001, dell’art. 6 CEDU e dei parametri costituzionali, sostenendo che il termine di mesi 6 e giorni 5 concesso alla p.a. ex art. 5-sexies, comma 5, l. n. 89/2001 non deve essere sottratto come durata ragionevole della procedura esecutiva, perché si colloca a monte della fase esecutiva ed è dunque un tempo estraneo al processo e già sopportato dal creditore.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che nel rito monitorio del procedimento di equa riparazione non possa farsi valere, in quel medesimo giudizio, una ulteriore durata irragionevole del processo presupposto maturata dopo la domanda introduttiva; tale ulteriore periodo può semmai costituire oggetto di un autonomo giudizio. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il tempo di mesi 6 e giorni 5 concesso alla pubblica amministrazione per adempiere non va detratto come durata ragionevole della sequenza cognitivo-esecutiva ai fini del calcolo dell’indennizzo, poiché non costituisce tempo del processo esecutivo. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato sul punto accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, disponendo inoltre che al giudizio di rinvio partecipi anche il Ministero dell’economia, quale soggetto legittimato passivo per la fase di ottemperanza; la causa è stata rinviata anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura ex art. 112 è stata respinta perché il giudizio di equa riparazione, nella sua struttura monitoria, non consente di far valere nello stesso procedimento una durata ulteriore maturata dopo la domanda introduttiva.

  • artt. 2 e 2-bis l. 89/2001

    Richiamati quale base normativa dell’equa riparazione; la Corte ha interpretato il computo della durata non ragionevole alla luce della sequenza cognitivo-esecutiva e ha escluso che il spatium adimplendi sia detraibile come tempo ragionevole del processo.

  • art. 5-sexies, comma 5, l. 89/2001

    Il termine di mesi 6 e giorni 5 per l’adempimento della p.a. non è qualificato come durata ragionevole del processo e non si sottrae dal periodo indennizzabile.

  • art. 6 CEDU

    Evocato come parametro sovranazionale di ragionevole durata del processo.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale della ragionevole durata del processo.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Richiamato in connessione con gli obblighi convenzionali sulla durata ragionevole del processo.

  • art. 4 l. 260/1958

    Applicato, in caso di errata individuazione del Ministero legittimato, per consentire la chiamata in causa del Ministero dell’economia nel giudizio di rinvio con effetti di rimessione in termini, senza stabilizzazione degli effetti nei confronti del reale destinatario.

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Richiamato nel racconto dei fatti come base del reclamo successivo all’ottemperanza, ma non oggetto di specifica statuizione decisoria.

  • art. 24, comma 2, Cost.

    Richiamato per affermare che il contraddittorio e il diritto di difesa impongono la partecipazione del Ministero effettivamente legittimato anche se l’Avvocatura dello Stato difende già altro Ministero.

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione, la struttura monitoria impedisce di cumulare nello stesso giudizio una ulteriore durata irragionevole del processo presupposto maturata dopo la domanda; per tale periodo occorre, se del caso, un autonomo ricorso.
  • Nella sequenza cognitivo-esecutiva rilevante ai fini della l. n. 89/2001, il tempo intercorrente tra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva non è tempo del processo e non può essere computato come durata ragionevole da sottrarre all’indennizzo.
  • Il termine dilatorio concesso alla pubblica amministrazione per adempiere prima dell’esecuzione non va automaticamente detratto quale quota di durata ragionevole del procedimento presupposto, se quel tempo si colloca a monte della fase esecutiva e non ne costituisce parte.
  • Quando il processo presupposto ex l. n. 89/2001 abbia anche una fase di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, la legittimazione passiva va ripartita tra i Ministeri competenti per le diverse fasi e, in caso di errore nell’individuazione del destinatario, si applica il meccanismo di rimessione in termini ex art. 4 l. 260/1958 senza sanatoria definitiva nei confronti del soggetto realmente legittimato.
  • Il difetto di legittimazione passiva del Ministero competente per la fase di ottemperanza è rilevabile d’ufficio, e il giudice deve garantire la partecipazione al giudizio del soggetto effettivamente tenuto al pagamento dell’indennizzo per quella fase.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileFamigliaTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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