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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16485/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società privata)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un privato che aveva inizialmente chiesto di accertare l'acquisto per usucapione di porzioni di terreno costituenti il sedime di una presunta strada comunale sdemanializzata, deducendo di averle coltivate per oltre vent'anni e di essere stato poi spossessato da una società che vi aveva realizzato un raccordo stradale e binari. Il medesimo attore aveva anche chiesto di escludere l'uso pubblico di una strada comunale e di una stradina di collegamento, sostenendo che fossero di sua esclusiva proprietà. Dopo il rigetto dell'usucapione nei precedenti gradi e il passaggio in giudicato interno di tale capo, nel giudizio di rinvio egli aveva tentato di riproporre la proprietà delle stesse porzioni, ma questa volta sulla base di titoli derivativi e di documentazione sopravvenuta. La Corte d'appello, quale giudice di rinvio, ha dichiarato nuove e quindi inammissibili tali ulteriori domande di accertamento della proprietà, ha ritenuto che il nuovo tracciato realizzato dalla società coincidesse sostanzialmente con l'originaria strada comunale e ha applicato la presunzione di demanialità per la stradina di collegamento. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti otto motivi: violazione degli artt. 112, 115, 116, 101, 394, 345 e 2909 c.c./c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi; travisamento della CTU; erronea qualificazione come nuova della domanda; mancato rispetto del contraddittorio nel rinvio; mancata considerazione di documenti e sentenze sopravvenuti; violazione del giudicato interno sulla natura privata del tratto viario.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla pretesa ammissibilità della domanda di proprietà fondata su titolo derivativo nel giudizio di rinvio, osservando che il giudicato interno negativo sulla precedente domanda di usucapione precludeva la modifica del titolo e che il giudizio di rinvio era chiuso rispetto a nuove domande. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., perché il vizio ravvisato nella precedente cassazione riguardava una decisione a sorpresa su un titolo non allegato, ma nel rinvio le parti erano già edotte dei limiti del giudizio. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati in parte inammissibili per difetto di specificità o perché miravano a una rivalutazione del merito, e in parte infondati, poiché la Corte d'appello aveva valutato compiutamente la CTU e le risultanze documentali, ritenendo gli scostamenti del nuovo tracciato compatibili con le tolleranze tecniche e affermando la sostanziale coincidenza con il tracciato originario. È stata confermata anche l'applicazione della presunzione di demanialità per la stradina di collegamento, in ragione della contiguità, accessibilità e funzione di collegamento con la viabilità pubblica. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per censurare l'asserita erronea qualificazione come nuova della domanda, ma la Corte esclude la violazione perché la domanda di proprietà su titolo derivativo era effettivamente nuova nel giudizio di rinvio.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato per lamentare errori percettivi e travisamento della prova; la Corte ribadisce che la rivalutazione del materiale istruttorio non è consentita in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato insieme agli altri articoli processuali, ma non emerge una specifica violazione autonoma accolta dalla Corte.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    La Corte precisa che il precedente vizio di 'terza via' non consentiva di superare il giudicato interno e le preclusioni del giudizio di rinvio.

  • art. 394, comma 3, c.p.c.

    Il giudizio di rinvio è definito come giudizio chiuso, nel quale non possono essere proposte domande nuove rispetto all'oggetto devoluto.

  • art. 345 c.p.c.

    Le dedotte censure su documenti e sentenze sopravvenuti sono dichiarate inammissibili anche per carenza di specificità e perché non superano le preclusioni del giudizio di rinvio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per i motivi di violazione di legge, ma i relativi motivi sono respinti o dichiarati inammissibili.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È richiamato per le doglianze di nullità e travisamento della prova, che la Corte non ritiene configurate nei termini dedotti.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Le censure sull'omesso esame di fatti decisivi sono giudicate inammissibili o comunque infondate perché volte a ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato interno si forma sulle statuizioni delle sentenze non impugnate, non sulle mere dichiarazioni difensive delle parti.

  • art. 22 della L. n. 2248 del 1865, allegato F

    La Corte conferma la presunzione di demanialità per strade o pertinenze pubbliche contigue e accessibili dalla via pubblica, funzionalmente inserite nella rete viaria.

  • art. 934 c.c.

    È richiamato per affermare che il tratto di collegamento, in quanto parte del tracciato viario pubblico, partecipa del carattere pubblico dell'intero tracciato secondo il principio di accessione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio non possono essere introdotte domande nuove o mutate nella loro causa petendi quando sul capo originario si sia già formato il giudicato interno; la chiusura del rinvio impedisce di trasformare una domanda di usucapione definitivamente respinta in una domanda di proprietà fondata su titolo derivativo.
  • Per i diritti autodeterminati, come la proprietà, il mutamento del titolo può rilevare sul piano probatorio, ma non legittima, dopo il giudicato interno e fuori dai limiti del rinvio, la proposizione di una diversa domanda di accertamento della proprietà.
  • La violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. per decisione a sorpresa non consente di eludere le preclusioni già maturate: una volta riassunto il giudizio dopo cassazione, le parti conoscono i limiti del devolutum e non può essere riaperto il tema coperto da giudicato interno.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza sull'errore di percezione della prova in una richiesta di nuova valutazione del merito; la Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura delle risultanze istruttorie a quella del giudice di merito.
  • La presunzione di demanialità delle strade di cui all'art. 22 della legge del 1865 opera quando il tratto sia contiguo e accessibile dalla via pubblica e sia funzionalmente inserito nella rete viaria; la valutazione di tali requisiti è rimessa al giudice di merito e non è normalmente censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
  • Il giudicato si forma sulle statuizioni decisorie e non sulle difese o dichiarazioni contenute negli atti di parte; pertanto, per invocare un giudicato esterno o interno occorre una precedente statuizione passata in giudicato sul medesimo punto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaLitisconsorzio necessario

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