Cassazione Penale, Sentenza n. 22167/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale n.55/2021 (art.186 cod. strada). L'opposizione era stata inviata il 22.4.2021 via PEC dal difensore all'indirizzo qipgup.tribunale.siena@giustiziacert.it invece che all'indirizzo indicato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (depositoattipenali.tribunale.siena@giustiziacert.it). Si allegava che l'atto era comunque tempestivo e pervenuto all'ufficio che aveva emesso il provvedimento, e si sollevava questione di legittimità costituzionale e violazione del diritto di difesa e dei principi di uguaglianza e di accesso a un equo processo (art.24 Cost., art.3 Cost., art.117 Cost., art.6 CEDU). Inoltre si contestava la configurabilità di mera irregolarità formale e si invocava l'equiparazione della PEC alla raccomandata ai fini del rispetto del termine (art.3-bis C.A.D., artt.582-583 c.p.p.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e ha rigettato il motivo. Ha ritenuto applicabile la disciplina emergenziale dell'art.24 d.l. n.137/20 (conv. legge n.176/20) che consente il deposito tramite PEC solo agli indirizzi espressamente indicati nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici. L'invio a un indirizzo PEC diverso da quello indicato nel provvedimento direttoriale determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi del comma 6-sexies dell'art.24. La Corte ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
il deposito con valore legale dell'atto di opposizione deve essere effettuato mediante invio "presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici"; e il comma 6-sexies prevede l'inammissibilità quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato
La Corte interpreta la norma in modo tassativo: la deroga emergenziale che ammette il deposito via PEC è vincolata agli indirizzi indicati nel provvedimento direttoriale; l'invio ad altro indirizzo PEC non compreso in tale elenco comporta inammissibilità dell'impugnazione.
Norma sostanziale contestata nel decreto penale di condanna; tuttavia il giudizio in Cassazione si è concentrato sulle regole di impugnazione e non sul merito della violazione prevista dall'articolo.
artt. 582 e 583 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente per sostenere la tempestività dell'opposizione (paragonando la spedizione raccomandata all'invio PEC), ma la Corte ha ritenuto irrilevante tale confronto rispetto alla specifica disciplina emergenziale e tassativa delle forme di deposito tramite PEC.
art. 3-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005)
Invocato per sostenere l'equiparazione della PEC alla raccomandata; la Corte ha escluso che tale principio possa prevalere sulla specifica norma processuale che prescrive indirizzi PEC tassativi per i depositi durante l'emergenza.
art. 24 Cost.
Richiamato nella censura di violazione del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che la disciplina impugnata non leda tale diritto, avendo carattere organizzativo e di certezza delle forme processuali.
art. 3 Cost. / art. 117 Cost. / art. 6 CEDU
Richiamati nel profilo di legittimità costituzionale e di conformità al diritto internazionale; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata, considerata la natura tassativa e giustificata delle regole di deposito PEC nell'emergenza.
Provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (DGSIA) del 9 novembre 2020
Fonte applicativa che elenca gli indirizzi PEC legittimati a ricevere depositi; la Corte sottolinea che solo gli indirizzi presenti in tale elenco consentono la validità del deposito via PEC.
Massime di principio
- La possibilità di depositare opposizioni o altri atti tramite PEC prevista dalle norme emergenziali è vincolata agli indirizzi espressamente indicati nel provvedimento direttoriale; invii a indirizzi diversi possono comportare inammissibilità.
- Le forme processuali per le impugnazioni sono interpretate in modo tassativo: errori nell'indirizzo PEC non sono normalmente sanabili come mere irregolarità formali quando la norma prevede indirizzi specifici.
- La circostanza che l'atto sia tempestivo e sia pervenuto comunque all'ufficio che ha emesso il provvedimento non esclude l'inammissibilità se l'indirizzo non è tra quelli autorizzati dal DGSIA.
- L'equiparazione della PEC alla raccomandata (CAD) non prevale sulla disciplina processuale speciale che prescrive modalità e indirizzi obbligatori per la ricezione telematica degli atti.
- In casi analoghi è opportuno verificare preventivamente l'elenco degli indirizzi PEC autorizzati (provvedimento DGSIA) e indirizzare l'atto esclusivamente a quegli indirizzi per evitare la perdita del rimedio impugnatorio.
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