Cassazione Civile, Ordinanza n. 07136/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia riguarda una domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di un giudizio di divisione iniziato nel 2009 e definito nel 2020. La Corte d'appello aveva rigettato l'istanza ritenendo insussistente un pregiudizio indennizzabile, perché il richiedente avrebbe resistito consapevolmente del proprio torto: non aveva aderito alla mediazione, si era costituito tardivamente, avrebbe ostacolato gli accertamenti tecnici, avrebbe ritardato le osservazioni alla bozza di c.t.u. e non avrebbe cooperato alla celere definizione della causa; inoltre avrebbe tratto vantaggio dal protrarsi del processo restando nel possesso dei beni ereditari. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente o gravemente viziata, perché la Corte territoriale avrebbe fondato la decisione su rationes smentite dagli atti e avrebbe attribuito rilievo a circostanze irrilevanti; 2) violazione degli artt. 2, commi 2-quinquies e 2-septies, L. n. 89/2001, 6 CEDU, 112, 115 e 116 c.p.c., 2059 e 1173 c.c., sostenendosi che non vi era stata alcuna condotta ostruzionistica né consapevole resistenza nel torto, essendo anzi l'istante risultato vincitore nel giudizio presupposto e avendo sempre avuto interesse alla divisione corretta dei beni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo relativo alla violazione della disciplina sull'equa riparazione. Ha affermato che, ai fini dell'esclusione del danno da irragionevole durata ai sensi dell'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89/2001, occorre una resistenza consapevole dell'infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie difese o la proposizione/prosecuzione di lite temeraria; tale presupposto non ricorre quando il processo presupposto si conclude con il rigetto della domanda avversaria e con l'accoglimento delle eccezioni del soggetto che richiede l'indennizzo. La Corte ha inoltre escluso che il semplice godimento dei beni in comproprietà integri un vantaggio patrimoniale direttamente derivante dalla durata del processo ai sensi dell'art. 2, comma 2-septies, L. n. 89/2001. Il decreto della Corte d'appello è stato quindi cassato con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
è richiamato come parametro della motivazione della sentenza; il ricorrente ne lamenta la violazione per asserita motivazione apparente o gravemente viziata
norma processuale invocata per veicolare i motivi di ricorso per cassazione
art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89/2001
esclude il pregiudizio da irragionevole durata quando la parte abbia agito o resistito consapevole dell'infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese
art. 2, comma 2-septies, L. n. 89/2001
presume insussistente il danno quando la parte abbia conseguito, per effetto della durata del processo, vantaggi patrimoniali uguali o maggiori rispetto all'indennizzo dovuto
art. 2 bis, comma 2, lett. b), L. n. 89/2001
richiamato come criterio per la possibile quantificazione dell'indennizzo in relazione al comportamento della parte
art. 6 CEDU
evocato in relazione al diritto alla ragionevole durata del processo
richiamato nel secondo motivo di ricorso
richiamato nel secondo motivo di ricorso
richiamato nel secondo motivo di ricorso
richiamato nel secondo motivo di ricorso
richiamato nel secondo motivo di ricorso
richiamato come parametro esterno rispetto ai casi di esclusione del pregiudizio da irragionevole durata
Massime di principio
- Ai fini dell'esclusione del diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del processo, non basta la mera soccombenza o la resistenza in giudizio: occorre che la parte abbia agito o resistito consapevole dell'infondatezza delle proprie difese, oppure che abbia coltivato una lite temeraria o proseguito la causa nonostante l'evidente sopravvenuta inconsistenza delle proprie ragioni.
- Quando il giudizio presupposto si conclude con il rigetto della domanda avversaria e con l'accoglimento delle eccezioni della parte che chiede l'indennizzo, non è automaticamente configurabile la consapevolezza del proprio torto richiesta dall'art. 2, comma 2-quinquies, L. n. 89/2001.
- Il vantaggio patrimoniale rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2-septies, L. n. 89/2001 deve derivare in modo diretto dalla durata irragionevole del processo; il mero godimento medio tempore di beni in comproprietà, ove giuridicamente legittimo, non integra di per sé un beneficio compensabile con l'indennizzo.
- La condotta processuale della parte può incidere sulla quantificazione dell'indennizzo, ma non può sostituire il necessario accertamento dei presupposti normativi che escludono radicalmente il diritto alla riparazione.
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