Cassazione Civile, Ordinanza n. 16112/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione di una società, poi soccombente in appello, avverso due intimazioni di pagamento relative a somme richieste a titolo di premi INAIL e contributi INPS, riferite a precedenti cartelle esattoriali. La Corte d'appello ha ritenuto provata la notificazione delle intimazioni e ha escluso la prescrizione quinquennale dei crediti, valorizzando gli estratti di ruolo e gli avvisi di ricevimento prodotti dalla concessionaria. In cassazione la società ha proposto un unico motivo articolato, denunciando violazione dell'art. 2697 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente reputato idonee a interrompere la prescrizione intimazioni che, secondo la ricorrente, non sarebbero state adeguatamente documentate e notificate, con particolare riferimento alla mancata allegazione degli atti notificati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non pertinente il richiamo alla violazione dell'art. 2697 c.c., poiché il giudice di merito non aveva deciso applicando la regola di riparto dell'onere della prova, e ha escluso che la censura fosse riconducibile all'art. 360 n. 5 c.p.c. nei termini rigorosi elaborati dalle Sezioni Unite. Soprattutto, ha rilevato il difetto di specifica indicazione e adeguata sintesi degli atti su cui il ricorso si fondava (intimazioni di pagamento e avvisi di ricevimento), indispensabili per il controllo di fondatezza delle doglianze e per il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione. La società ricorrente è stata condannata alle spese in favore di INPS e INAIL; nessuna statuizione è stata adottata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per difetto di valida costituzione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di violazione della norma sull'onere della prova è stata ritenuta non pertinente, perché la decisione di merito non era fondata sul mancato assolvimento dell'onere probatorio secondo il criterio legale di riparto.
La doglianza per omesso esame di un fatto decisivo è stata reputata non ammissibile, non essendo riconducibile al paradigma rigoroso delineato dalla giurisprudenza di legittimità.
Il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione specifica e la riassunzione adeguata degli atti e documenti su cui si fonda, in modo da rispettare il requisito di autosufficienza e consentire il controllo della Corte.
La causa è stata decisa in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza nel termine previsto.
È stato dichiarato il presupposto per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione, la deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia effettivamente regolato la controversia in base al criterio di riparto dell'onere probatorio; non basta contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti.
- Il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede la precisa individuazione del fatto storico decisivo e del modo in cui esso è stato discusso tra le parti, nei limiti tracciati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando la censura si fonda su documenti o atti processuali, il ricorrente deve indicarli specificamente e riassumerne il contenuto essenziale nelle parti rilevanti per la decisione; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- La mancata specificazione degli atti asseritamente notificati o dei documenti probatori impedisce alla Corte di verificare la fondatezza della doglianza sulla prescrizione o sull'efficacia interruttiva degli atti di riscossione.
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