Cassazione Civile, Ordinanza n. 22859/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari confinanti)
La controversia
La controversia nasceva da un ricorso per manutenzione del possesso relativo a una particella di terreno. La parte attrice sosteneva che alcuni vicini, con vari atti, avessero turbato il suo possesso e chiedeva la cessazione delle molestie. In primo grado la domanda veniva rigettata; in appello la decisione veniva sostanzialmente confermata quanto al mancato riconoscimento della tutela possessoria, mentre veniva dichiarato inammissibile l'intervento di un terzo. In cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi, tutti incentrati sul vizio motivazionale e sull'omesso esame di fatti ritenuti decisivi: 1) l'illogicità del ragionamento della Corte d'appello, che pur avendo riconosciuto l'esistenza di un vecchio muro in pietra, lo aveva ritenuto non idoneo a esprimere il possesso esclusivo perché agevolmente scavalcabile; 2) l'omessa considerazione della diversa vegetazione presente sui due fondi, indicata come indice della signoria di fatto esercitata sull'area; 3) l'omesso esame di un cartello con la dicitura "divieto di accesso"; 4) la mancata valorizzazione del muretto a secco quale termine lapideo di confine, sufficiente secondo la ricorrente a dimostrare il possesso. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente le censure, rilevando che esse non denunciavano un reale vizio di legittimità ma miravano a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e una diversa lettura dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha rigettato l'istanza di riunione con un diverso ricorso, perché rivolto avverso una sentenza diversa. Nel merito, ha ritenuto inammissibili tutti i motivi del ricorso: ha osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente e non apparente il mancato riconoscimento del possesso, rilevando l'insufficienza del muretto, l'incoltura del terreno e l'irrilevanza della qualifica di custode ai fini della prova del potere di fatto. La Cassazione ha quindi ribadito che non può essere richiesto al giudice di legittimità un riesame delle prove o un nuovo apprezzamento del fatto, essendo tale attività riservata al giudice di merito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese, distratte in favore del difensore antistatario della parte controricorrente, e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto
in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato
richiamato solo in via sistematica dalla tassonomia dell'onere della prova, ma non espressamente applicato nella motivazione della decisione
non richiamato nel testo della sentenza
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, poiché tali attività appartengono al giudice di merito.
- Il vizio motivazionale è deducibile solo quando la motivazione manchi, sia apparente o sia affetta da radicale illogicità, non quando la parte pretenda una lettura alternativa delle prove.
- Ai fini della tutela possessoria, il possesso deve risultare provato in concreto e non può desumersi automaticamente da elementi ambigui o non univoci, come una recinzione precaria, l'incoltura del fondo o una mera qualifica formale non coincidente con un potere di fatto sulla cosa.
- Il giudice di merito può selezionare le risultanze istruttorie ritenute più convincenti, senza dover confutare singolarmente ogni deduzione difensiva incompatibile con la decisione adottata.
Come è indicizzato
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