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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26309/2025 del 29/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un’intimazione di pagamento relativa a IRES e IVA per l’anno d’imposta 2008, preceduta da una cartella di pagamento. Il giudice tributario di secondo grado aveva accolto l’appello della società ritenendo nulla la notificazione della cartella, perché eseguita a mezzo messo notificatore al portiere dello stabile ove ha sede la società senza prova dell’invio della raccomandata informativa. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 145 c.p.c., assumendo che la cartella sarebbe stata notificata direttamente a mezzo del servizio postale e che, comunque, la raccomandata informativa sarebbe stata inviata; la censura mirava a contestare l’affermazione del giudice di merito circa la mancanza di prova dell’adempimento post-notifica. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo nei limiti precisati: ha rilevato che, dalla relata prodotta, la notificazione della cartella risultava eseguita a mezzo messo notificatore e non a mezzo posta, sicché la disciplina invocata dall’Agenzia era inconferente. Tuttavia, ha osservato che, in caso di consegna al portiere, la validità della notifica richiede l’inoltro della raccomandata informativa senza avviso di ricevimento, e che la Corte tributaria di secondo grado non aveva spiegato perché l’attestazione di spedizione apposta nella relata e il timbro meccanografico sul retro, con indicazione del numero della raccomandata e del destinatario, fossero insufficienti anche come prova indiziaria dell’invio. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro processuale con cui è stata veicolata la censura di violazione di legge.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato dall’Agenzia per contestare la disciplina della notificazione della cartella di pagamento; la Corte ha chiarito che il richiamo alla notificazione a mezzo posta era inconferente rispetto alla relata che indicava la notificazione a mezzo messo notificatore.

  • art. 145 c.p.c.

    Norma invocata per la notificazione alle persone giuridiche; la Corte ha però valorizzato la concreta modalità di notifica risultante dalla relata.

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dal giudice di merito in relazione all’ulteriore adempimento della spedizione della raccomandata informativa dopo la consegna al portiere.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Citato per la memoria depositata dalla controricorrente nel procedimento in cassazione.

Massime di principio

  • Quando dalla relata emerge che la cartella di pagamento è stata notificata a mezzo messo notificatore, la validità della notifica non si valuta secondo la disciplina della mera notificazione postale, ma secondo le regole proprie di quella modalità esecutiva.
  • In caso di consegna del plico al portiere dello stabile, la notifica richiede l’inoltro della raccomandata informativa; tale adempimento può essere provato anche in via indiziaria, se dalla relata e dagli altri elementi documentali emergano dati univoci e coerenti.
  • Il giudice di merito, se esclude la validità della notificazione per difetto di prova della raccomandata informativa, deve motivare specificamente perché l’attestazione del messo notificatore e gli ulteriori elementi risultanti dalla relata non siano sufficienti a dimostrare l’avvenuto invio.
  • La censura di violazione di legge è fondata solo nei limiti in cui il giudice abbia applicato una disciplina notificatoria non pertinente o abbia omesso di confrontarsi con gli elementi documentali rilevanti per la prova dell’adempimento richiesto.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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