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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28600/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bomboni impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva respinto la sua richiesta di dichiarare l'inefficacia dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale in relazione alla sentenza di condanna, per la pena residua di mesi 3 e giorni 3, anche per il delitto di cui all'art. 612-bis, commi secondo e terzo, c.p. Il ricorrente sosteneva che la sentenza esecutiva aveva riconosciuto, oltre alle attenuanti generiche, anche il vizio parziale di mente ex art. 89 c.p., e che il giudice della cognizione aveva dichiarato "elise" (escluse) le conseguenze connesse alle aggravanti; dunque non sarebbe sussistente l'aggravante ostativa e, perciò, non dovrebbe operare il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione. Denunciava violazione degli artt. 656 (commi 5,6,7,9) c.p.p. e 69 c.p. e carenze di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il consolidato principio secondo cui la condanna per un delitto con aggravante ostativa impedisce la sospensione dell'ordine di esecuzione anche quando il giudice di merito abbia ritenuto equivalenti o prevalenti le circostanze attenuanti sulle aggravanti: il confronto tra aggravanti e attenuanti incide solo sulla pena (quoad poenam) e non sugli elementi circostanziali tipizzanti il reato. Solo la dichiarazione, nella sentenza di condanna, dell'insussistenza dell'aggravante per mancanza dei presupposti di fatto o di diritto può far venire meno la condizione ostativa. Il riconoscimento del vizio parziale di mente ex art. 89 c.p. è qualificato come circostanza inerente alla persona e quindi assoggettata al giudizio di comparazione ex art. 69 c.p., senza incidere sull'ostatività. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 612-bis cod. pen.

    Costituisce il reato di cui è usata la condanna: la presenza dell'aggravante resa nel titolo di reato rende la condanna ostativa alla sospensione dell'ordine di esecuzione

  • art. 69 cod. pen.

    La comparazione tra aggravanti e attenuanti rileva solo ai fini della pena (quoad poenam) e non incide sugli elementi costitutivi del reato; pertanto la prevalenza delle attenuanti non elimina l'ostatività salvo che la sentenza escluda l'aggravante per insussistenza

  • art. 89 cod. pen.

    Il vizio parziale di mente è circostanza inerente alla persona: applicabile al confronto fra attenuanti e aggravanti ma non idonea a far venire meno l'ostatività se l'aggravante resta inserita nel titolo di reato

  • art. 659, comma 9, lett. a) cod. proc. pen.

    Riferimento normativo richiamato in tema di divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione per delitti ostativi

  • art. 4-bis Ord. pen.

    La disposizione menzionata dalla giurisprudenza ai fini dell'individuazione dei delitti ostativi: la condanna per uno di tali delitti è criterio oggettivo per negare il beneficio

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Norme proceduralmente richiamate dal ricorrente: la Corte ha ritenuto comunque inammissibile il ricorso per le ragioni sostanziali esposte

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Predisposizione applicata per la condanna alle spese e alla somma da versare alla cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La presenza dell'aggravante che rende il reato "ostativo" nel titolo della condanna impedisce la sospensione dell'ordine di esecuzione anche se il giudice di merito ha ritenuto equivalenti o prevalenti le attenuanti sulle aggravanti; il confronto riguarda solo la pena
  • Solo una sentenza che espressamente escluda la sussistenza dell'aggravante (per carenza dei presupposti di fatto o di diritto) può far venir meno la condizione ostativa
  • Il riconoscimento del vizio parziale di mente ex art. 89 c.p. è una circostanza personale soggetta a comparazione e non annulla automaticamente l'ostatività
  • Le impugnazioni basate soltanto sulla prevalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti, senza che la sentenza di condanna abbia escluso l'aggravante, sono destinate a essere respinte o dichiarate inammissibili
  • Il ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), per cui valutare attentamente la strategia difensiva prima dell'impugnazione

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