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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16761/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per la riscossione di somme dovute in base a un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, relativo a redditi imputati per trasparenza a una società di persone. La commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione di primo grado favorevole all'amministrazione, ritenendo che la pretesa fosse assoggettata al termine decadenziale previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con unico motivo, denunciando violazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 2953 c.c., sostenendo che, essendo il credito fondato su un titolo giudiziale definitivo, non operi la decadenza prevista per la riscossione a mezzo cartella, ma il termine ordinario di prescrizione decennale proprio dell'actio iudicati.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato che il diritto alla riscossione di un'imposta azionato con cartella, quando derivi da un accertamento divenuto definitivo per sentenza passata in giudicato, non è soggetto ai termini di decadenza dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, bensì alla prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR per la Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 30 n. 3 c.p.c.

    È richiamato come rubrica del motivo di ricorso per cassazione, a fondamento della censura di violazione di legge.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    Non si applica, nel caso di riscossione fondata su sentenza passata in giudicato, il termine decadenziale previsto per la cartella di pagamento nel testo ratione temporis vigente.

  • art. 2953 c.c.

    Il credito portato da un titolo giudiziale definitivo è soggetto alla prescrizione decennale dell'actio iudicati.

Massime di principio

  • Quando la pretesa tributaria è azionata mediante cartella di pagamento ma trova fondamento in un accertamento divenuto definitivo per effetto di sentenza passata in giudicato, non si applica il termine di decadenza previsto per la riscossione ordinaria.
  • In presenza di un titolo giudiziale definitivo, il credito si prescrive nel termine decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'actio iudicati, con prevalenza rispetto alla disciplina decadenziale propria della riscossione esattoriale.
  • L'errore del giudice di merito nell'assoggettare a decadenza una pretesa ormai consacrata da giudicato integra violazione di legge e comporta cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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