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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01470/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce dall'ampliamento di una strada comunale, realizzato mediante una scarpata in pietrisco che avrebbe invaso parte di un terreno e di un fabbricato rurale di proprietà comune, ostacolando anche uno stradello pedonale di accesso al fabbricato, poi ostruito da piante. La proprietaria ha chiesto il risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione e per la mancata utilizzazione dell'area; il Comune ha resistito eccependo la prescrizione e contestando sia l'occupazione sia la preesistenza della stradina. In primo grado la domanda è stata accolta solo in parte, con condanna al pagamento di una somma e al ripristino dello stato dei luoghi. In appello il Comune ha ottenuto la revoca dell'ordine di ripristino e la riduzione dell'importo risarcitorio. Con il ricorso per cassazione la proprietaria ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 2043 e 2058 c.c., sostenendo che la domanda di ripristino fosse stata effettivamente proposta in corso di causa, che non vi fosse mutamento di causa petendi o petitum, e che, trattandosi di tutela di diritti reali, il giudice avrebbe dovuto riconoscere la reintegrazione in forma specifica senza applicare il limite dell'art. 2058, comma 2, c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la domanda di ripristino dello stato dei luoghi fosse stata formulata solo nelle note conclusionali e quindi tardivamente, dopo che negli atti introduttivi e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. era stato chiesto soltanto il risarcimento per equivalente. Ne ha tratto la conseguenza che il tribunale era incorso in ultrapetizione nel pronunciare il ripristino, e che la Corte d'appello aveva correttamente escluso tale statuizione. Ha inoltre chiarito che la regola secondo cui, in materia di diritti reali, il giudice deve preferire la reintegrazione in forma specifica quando sia materialmente possibile opera solo se la parte abbia effettivamente introdotto tale tutela reale, mentre non vale quando il danneggiato abbia scelto la sola domanda risarcitoria per equivalente. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La domanda di reintegrazione in forma specifica costituisce una pretesa diversa e più incisiva rispetto al risarcimento per equivalente; se il danneggiato ha introdotto solo la tutela monetaria, il giudice non può sostituirla d'ufficio con la tutela reale.
  • La richiesta di risarcimento per equivalente può essere considerata un minus rispetto alla reintegrazione in forma specifica, ma non vale il contrario: la proposizione tardiva della tutela reale, in luogo del risarcimento monetario originariamente chiesto, integra domanda nuova.
  • In materia di diritti reali, il criterio della preferenza per la reintegrazione in forma specifica opera solo quando la parte abbia effettivamente azionato tale forma di tutela; esso non consente al giudice di introdurla d'ufficio contro la scelta processuale del danneggiato.
  • La modifica della domanda è ammessa solo entro i limiti temporali consentiti dal rito, al più tardi con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.; oltre tale momento la nuova domanda è inammissibile.
  • La pronuncia ultra petita ricorre quando il giudice attribuisce un bene della vita non domandato, come nel caso della condanna al ripristino dello stato dei luoghi in assenza di una specifica domanda restitutoria o ripristinatoria.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioniProprietà
RamiResponsabilità civileProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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