Cassazione Civile, Ordinanza n. 01470/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dall'ampliamento di una strada comunale, realizzato mediante una scarpata in pietrisco che avrebbe invaso parte di un terreno e di un fabbricato rurale di proprietà comune, ostacolando anche uno stradello pedonale di accesso al fabbricato, poi ostruito da piante. La proprietaria ha chiesto il risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione e per la mancata utilizzazione dell'area; il Comune ha resistito eccependo la prescrizione e contestando sia l'occupazione sia la preesistenza della stradina. In primo grado la domanda è stata accolta solo in parte, con condanna al pagamento di una somma e al ripristino dello stato dei luoghi. In appello il Comune ha ottenuto la revoca dell'ordine di ripristino e la riduzione dell'importo risarcitorio. Con il ricorso per cassazione la proprietaria ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 2043 e 2058 c.c., sostenendo che la domanda di ripristino fosse stata effettivamente proposta in corso di causa, che non vi fosse mutamento di causa petendi o petitum, e che, trattandosi di tutela di diritti reali, il giudice avrebbe dovuto riconoscere la reintegrazione in forma specifica senza applicare il limite dell'art. 2058, comma 2, c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la domanda di ripristino dello stato dei luoghi fosse stata formulata solo nelle note conclusionali e quindi tardivamente, dopo che negli atti introduttivi e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. era stato chiesto soltanto il risarcimento per equivalente. Ne ha tratto la conseguenza che il tribunale era incorso in ultrapetizione nel pronunciare il ripristino, e che la Corte d'appello aveva correttamente escluso tale statuizione. Ha inoltre chiarito che la regola secondo cui, in materia di diritti reali, il giudice deve preferire la reintegrazione in forma specifica quando sia materialmente possibile opera solo se la parte abbia effettivamente introdotto tale tutela reale, mentre non vale quando il danneggiato abbia scelto la sola domanda risarcitoria per equivalente. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
il giudice non può pronunciare su una domanda non proposta; la condanna al ripristino, non richiesta negli atti utili, integra ultrapetizione
art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.
la memoria prevista da tale norma costituisce l'ultimo momento utile per precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni già proposte
è richiamato come base della domanda risarcitoria per fatto illecito
la reintegrazione in forma specifica è configurabile solo se richiesta; il limite dell'eccessiva onerosità non rileva quando la parte abbia scelto il solo risarcimento per equivalente
art. 2058, secondo comma, c.c.
il richiamo alla tutela reale presuppone che il danneggiato abbia proposto la domanda di reintegrazione in forma specifica
in mancanza di appello incidentale o di riproposizione, la domanda non può essere recuperata in appello
art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamato solo per escluderne l'applicazione al criterio di liquidazione del danno nel caso concreto
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La domanda di reintegrazione in forma specifica costituisce una pretesa diversa e più incisiva rispetto al risarcimento per equivalente; se il danneggiato ha introdotto solo la tutela monetaria, il giudice non può sostituirla d'ufficio con la tutela reale.
- La richiesta di risarcimento per equivalente può essere considerata un minus rispetto alla reintegrazione in forma specifica, ma non vale il contrario: la proposizione tardiva della tutela reale, in luogo del risarcimento monetario originariamente chiesto, integra domanda nuova.
- In materia di diritti reali, il criterio della preferenza per la reintegrazione in forma specifica opera solo quando la parte abbia effettivamente azionato tale forma di tutela; esso non consente al giudice di introdurla d'ufficio contro la scelta processuale del danneggiato.
- La modifica della domanda è ammessa solo entro i limiti temporali consentiti dal rito, al più tardi con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.; oltre tale momento la nuova domanda è inammissibile.
- La pronuncia ultra petita ricorre quando il giudice attribuisce un bene della vita non domandato, come nel caso della condanna al ripristino dello stato dei luoghi in assenza di una specifica domanda restitutoria o ripristinatoria.
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