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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20345/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia nasce da due giudizi riuniti promossi da alcuni creditori, muniti di lodi arbitrali, contro una società in accomandita semplice e contro i soci che avevano ricevuto, nel 2000, beni e rami aziendali della società a titolo di liquidazione della quota sociale conseguente al recesso. I creditori chiedevano che tale trasferimento fosse dichiarato inefficace nei loro confronti ex art. 2901 c.c., deducendo che l’atto aveva diminuito la garanzia patrimoniale della società e che i destinatari erano consapevoli del pregiudizio, anche perché erano stati notificati gli atti arbitrali e i lodi. Il Tribunale aveva accolto la revocatoria; la Corte d’appello aveva confermato nel merito la decisione, riformando solo le spese del primo grado e dichiarando inammissibile l’appello di alcuni eredi per decorso del termine breve, ritenendo valida la notifica personale della sentenza di primo grado. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. per non avere considerato il sopravvenuto venir meno dell’interesse ad agire/alla decisione, alla luce di un successivo giudizio previdenziale e di asseriti pagamenti/accettazioni a saldo; 2) nullità della motivazione ex art. 132, n. 4, c.p.c. per non avere esaminato l’assunto secondo cui la datio in solutum sarebbe stata pagamento di debiti scaduti e unico mezzo solutorio disponibile, con preteso vantaggio per la società; 3) violazione delle norme processuali sulla riassunzione e sui processi riuniti, sostenendo che la contumacia di alcuni eredi fosse stata illegittimamente dichiarata e che quindi la notifica personale della sentenza non valesse per il termine breve di appello; 4) erronea liquidazione delle spese, sia perché il compenso per più parti assistite dallo stesso difensore avrebbe dovuto essere unico, sia perché lo scaglione sarebbe stato errato in ragione dell’asserita insussistenza del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché, pur esistendo una giurisprudenza secondo cui la riassunzione di una sola parte nei processi riuniti può impedire l’estinzione anche per le altre, i ricorrenti avevano costruito la censura su una premessa diversa e incompatibile con la ratio decidendi della corte territoriale, e nel giudizio di legittimità non è consentita una riformulazione del motivo. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché il documento sopravvenuto invocato per dimostrare la cessazione dell’interesse era anteriore alla definizione del merito, doveva essere prodotto prima, non risultava specificamente indicato né il suo contenuto né la sua collocazione negli atti, ed era comunque contestato; ha quindi escluso anche un’omessa pronuncia. Ha respinto o ritenuto in parte inammissibile il secondo motivo perché l’allegazione sull’unico mezzo solutorio e sul vantaggio per la società era apodittica e non supportata da specifica indicazione degli elementi istruttori; inoltre la Corte territoriale aveva comunque motivato sul carattere anomalo della datio in solutum rispetto al pagamento. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non si confrontava con la ratio della decisione sulle spese e perché la censura sul valore della causa presupponeva un fatto non dimostrato tempestivamente. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico solidale dei ricorrenti nei confronti dei controricorrenti costituite; nessuna statuizione è stata resa sulle spese in favore della parte intimata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    La cessione di beni e rami aziendali ai soci, effettuata a titolo di liquidazione della quota sociale, può essere assoggettata ad azione revocatoria ordinaria se pregiudica la garanzia patrimoniale dei creditori e ricorrono gli elementi soggettivi richiesti.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non omette pronuncia quando la questione dedotta in cassazione non corrisponde alla ratio della decisione impugnata o quando la censura richiede una ricostruzione diversa da quella effettivamente devoluta e decisa.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo se realmente mancante o apparente; non basta contrapporre una diversa lettura dei fatti o delle prove se la sentenza di merito espone una ragione decidendi comprensibile.

  • art. 325 c.p.c.

    La notificazione della sentenza può far decorrere il termine breve d’impugnazione, ma la questione dipende dalla validità della notificazione e dalla corretta instaurazione del contraddittorio nel procedimento di merito.

  • art. 103 c.p.c.

    Richiamato nel contesto dei processi riuniti e della loro gestione processuale.

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamato dalla censura sul contraddittorio e sulla regolarità della notificazione/integrazione processuale.

  • art. 303 c.p.c.

    Richiamato dalla censura relativa alla prosecuzione del processo dopo l’interruzione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nella censura processuale sulla validità della contumacia e della prosecuzione del giudizio.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dai ricorrenti a sostegno delle censure sul giusto processo e sulla regolarità del contraddittorio.

  • art. 372 c.p.c.

    In cassazione è consentita la produzione di documenti solo se rilevanti per fatti sopravvenuti e non se l’atto poteva e doveva essere prodotto nella fase di merito.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente il contenuto degli atti e dei documenti, nonché la loro collocazione nel fascicolo, pena l’inammissibilità della censura.

  • art. 1295 c.c.

    Richiamato in tema di spese e rapporto tra più parti assistite, nel contesto della liquidazione dei compensi.

  • art. 97 c.p.c.

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese processuali.

  • art. 4 d.m. n. 55 del 2014

    Per la liquidazione del compenso difensivo di più parti assistite dallo stesso avvocato, il giudice può applicare gli incrementi previsti dai parametri, se ne ricorrono i presupposti.

  • art. 5 d.m. n. 55 del 2014

    Richiamato per la determinazione del compenso professionale in relazione al valore della controversia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo in relazione agli oneri conseguenti al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se il motivo prospetta una diversa violazione rispetto a quella effettivamente posta a base della decisione, esso è inammissibile.
  • La produzione in cassazione di documenti sopravvenuti è ammessa solo se il documento non era producibile prima e se è specificamente indicato nel ricorso; non è consentito utilizzare l’art. 372 c.p.c. per introdurre materiale istruttorio che poteva essere acquisito nel merito.
  • Per configurare l’omessa pronuncia non basta allegare che il giudice non abbia esaminato una questione in astratto rilevante: occorre che la questione sia stata effettivamente devoluta e che la decisione non risulti comunque assorbita o implicitamente respinta.
  • In tema di revocatoria ordinaria, anche un atto di datio in solutum o comunque un trasferimento anomalo di beni del debitore può essere assoggettato all’azione se comporta diminuzione della garanzia patrimoniale e il credito del terzo è anteriore o almeno ragionevolmente tutelabile.
  • Chi deduce l’eccezione di pagamento, di cessazione della materia del contendere o di unico mezzo solutorio deve allegare e indicare specificamente gli elementi di fatto e i documenti su cui fonda la censura, non essendo sufficienti affermazioni generiche o apodittiche.
  • Nella liquidazione delle spese processuali, la censura è inammissibile se non si confronta con la motivazione della decisione e se presume fatti non tempestivamente dimostrati, come il valore effettivo della controversia o l’assetto delle difese plurime.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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