Cassazione Penale, Sentenza n. 20135/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in seguito a giudizio abbreviato e successivo rinvio, aveva confermato la condanna di Vinciguerra per traffico/cessione di cocaina ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 9/10/1990, n. 309 (capo o) e capo p). Il ricorrente ha articolato cinque motivi: (1) violazione e mancata considerazione della sentenza di annullamento e mancata valutazione della non punibilità per consumo di gruppo; vizi motivazionali e travisamento della prova con riferimento a intercettazioni e ad un allegato identificativo; (2) vizi della motivazione circa l'attendibilità della persona informata sui fatti Ornella Giordano e richiesta di declaratoria di estinzione per prescrizione delle quattro cessioni a lei attribuite; (3) mancata valutazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); (4) travisamento della prova rispetto al possesso di 235 pasticche di ecstasy e conseguente errata applicazione dell'art. 133 c.p. nella determinazione della pena; (5) reiterazione della censura sulla prescrizione (art. 157 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate e inammissibili le censure che tentavano di riformulare la valutazione del merito (in particolare l'interpretazione delle intercettazioni e dell'allegato n.12) e ha confermato che il giudice di merito ha correttamente escluso la fattispecie di consumo di gruppo sulla base dei requisiti giurisprudenziali. Ha inoltre ritenuto che la Corte territoriale aveva esaminato l'attendibilità di Ornella Giordano e che l'accertamento del tempo del fatto escludeva la prescrizione; ha giudicato non fondate le doglianze sulla particolare tenuità e sull'uso del precedente relativo alle 235 pasticche, valutato ai fini della personalità e della determinazione della pena ma non come precedente penale. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale contestata: la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la fattispecie di cessione di stupefacenti (cessione di cocaina) per i capi o) e p).
art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.
Criteri di valutazione dei motivi di cassazione; il ricorso è stato esaminato anche alla luce di queste disposizioni e ritenuto inammissibile per mancanza dei presupposti di impugnabilità e per tentativo di sindacare il merito.
Regole sul giudice del rinvio: il ricorrente lamentava che il giudice del rinvio non avrebbe considerato specifici motivi d'appello; la Corte ha ritenuto che la sentenza di rinvio ha avuto motivazione sufficiente e che il ricorso non ha dimostrato un difetto formale o sostanziale tale da giustificare la cassazione.
Causa di non punibilità per particolare tenuità: la richiesta di applicazione è stata implicitamente respinta dalla Corte territoriale in ragione della valutazione complessiva degli elementi che escludono la tenuità; la Cassazione ha ritenuto non censurabile la mancata motivazione specifica quando il rigetto sia desumibile dalla motivazione complessiva.
Criteri per la commisurazione della pena: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della personalità dell'imputato (anche alla luce del coinvolgimento in indagini per traffico internazionale e del possesso di 235 pasticche), utilizzata per la determinazione della pena.
Norma richiamata nella doglianza relativa alla prescrizione: la Cassazione ha ritenuto le censure aspecifiche e prive di elementi per dimostrare l'intervenuta prescrizione, confermando l'affermazione del tempus commissi delicti operata dai giudici di merito.
Prevede il versamento alla cassa delle ammende: la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000 in ragione dell'inammissibilità colpevole del ricorso.
Massime di principio
- La fattispecie di "consumo di gruppo" non punibile richiede condizioni precise (acquisto effettuato sin dall'inizio per conto altrui, acquirente parte del gruppo, identità e volontà manifestata dei mandanti); l'accertamento di tali condizioni è di merito e difficilmente sindacabile in cassazione salvo travisamento della prova evidente.
- Le intercettazioni e la valutazione del loro contenuto costituiscono valutazione di fatto del giudice di merito: in Cassazione si può contestare solo il travisamento della prova o la manifesta illogicità della motivazione, non una semplice diversa interpretazione plausibile dei colloqui.
- La mancata pronuncia espressa su una specifica deduzione (es. richiesta di 131-bis) non rende automaticamente nullo il giudizio se dalla motivazione complessiva risulta il rigetto implicito; la Corte di Cassazione ammette la disamina globale della motivazione.
- Le doglianze sulla prescrizione devono essere fondate e specifiche: non sono ammesse deduzioni aspecifiche o meramente congetturali che pretendano di sostituire la valutazione dei fatti fatta dai giudici di merito.
- Le conseguenze processuali di un ricorso infondato possono comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamento di somme alla cassa delle ammende; pertanto la strategia di impugnazione deve evitare di proporre questioni meramente rinnovative del merito senza elementi nuovi decisivi.
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