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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45984/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva esteso la misura cautelare della custodia in carcere a carico del Mazzola anche per i reati indicati ai capi 20 (cessione di stupefacenti), 35 (detenzione illegale di arma comune da sparo) e 36 (porto in luogo pubblico di arma da sparo illegalmente detenuta). Il ricorrente deduceva nullità/erronea applicazione della legge penale per motivazione contraddittoria e insufficientemente specifica degli indizi: in particolare contestava che la frase intercettata «quaranta ero abbiamo fatto oggi» non fosse idonea ad attribuire a lui la cessione di stupefacenti (capo 20) e che il brevissimo riferimento al 'revolver' nella conversazione non fosse sufficiente a sostenere le accuse relative all'arma, non essendo dimostrata la compatibilità con la pistola rinvenuta (capo 35-36).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione adeguata e logica sui gravi indizi di colpevolezza. La Corte ha confermato che, in sede cautelare, è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità (gravi indizi) e non si richiedono i criteri di precisione e concordanza propri dell'art.192 c.p.p. per il giudizio di merito. Ha quindi respinto le censure del ricorrente, condannandolo al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; ha disposto l'inoltro degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma di riferimento per l'adozione della misura cautelare; la Corte ricorda che per la custodia cautelare sono richiesti 'gravi indizi di colpevolezza' e interpreta tale nozione come standard meno rigoroso rispetto a quello probatorio richiesto per la decisione di merito.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La Corte distingue la nozione di 'indizi' per il giudizio di merito (art.192, comma 2, che richiede precisione e concordanza) dalla nozione di 'gravi indizi' ai fini cautelari; per la custodia cautelare non si esige lo stesso livello di precisione e concordanza.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4

    Norme che regolano le fattispecie di reato in materia di stupefacenti contestate (cessione/detenzione); citate perché costituenti capo di imputazione (capo 20). Nessuna interpretazione giuridica specifica aggiunta oltre a riconoscere che la contestazione si fonda su intercettazioni e contesto.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato; citata tra le imputazioni ma non oggetto di specifica interpretazione nel provvedimento impugnato.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma relativa alla ricettazione (reato connesso alla detenzione di veicolo provento di furto menzionato nei capi): citata nell'incolpazione ma non oggetto di specifico approfondimento nella decisione di legittimità.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sul concorso di reati/reati continuati, richiamata nell'incolpazione; inserita tra le norme oggetto delle contestazioni, senza ulteriore analisi di merito nella sentenza.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale cui la Corte rinvia per gli adempimenti di trasmissione/cancelleria successivi alla decisione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, nel giudizio sul provvedimento cautelare, controlla solo la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità manifeste nella motivazione, non riesamina i fatti o riformula valutazioni probatorie del giudice di merito.
  • Per l'applicazione di misure cautelari personali è sufficiente un giudizio di 'qualificata probabilità' (gravi indizi): il requisito probatorio è meno stringente rispetto a quello richiesto per la condanna (non si richiedono precisione e concordanza degli indizi come per l'art.192 c.p.p.).
  • Intercettazioni e il loro contesto possono avere efficacia probatoria in sede cautelare: riferimenti a somme di denaro o conversazioni sistematiche su stupefacenti, anche se non dettagliate, possono contribuire a formare il giudizio di gravità indiziaria.
  • Brevissimi accenni nelle conversazioni (es. domanda su un 'revolver') possono integrare elementi idonei ai fini cautelari se inseriti in un quadro indiziario coerente e se non emergono elementi contrari che ne smentiscano il significato.
  • Per impugnare con successo una misura cautelare in Cassazione non è sufficiente offrire un'interpretazione alternativa dei fatti: occorre dimostrare che la motivazione del giudice di merito sia illogica, contraddittoria o priva di ragioni giuridicamente rilevanti.

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