Parere n. 594/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Maria Carmina Riccardi, contro Comune di Fondi, avverso avv. ordinanza n. 140 del 25/6/2025 avente per oggetto “Ordinanza di ingiunzione a demolire a carico della Sig.ra Riccardi Maria Carmina + altri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro l’ordinanza del Comune di Fondi n. 140 del 25 giugno 2025, recante ingiunzione a demolire un immobile.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato, con istanza cautelare, l’ordinanza comunale di demolizione. Il Consiglio di Stato ha esaminato preliminarmente la ritualità del ricorso, rilevando che esso sarebbe stato proposto e sottoscritto quale difensore da un geometra non abilitato alla difesa nel giudizio straordinario. Ha inoltre valutato la genericità e l’indeterminatezza delle censure, nonché, nel merito, l’insufficienza della prova relativa alla realizzazione dell’immobile anteriormente al 1° settembre 1967 e l’assenza di dimostrazione della regolarità degli interventi sotto i profili paesaggistico, sismico, idrogeologico, tecnico-normativo e dell’eventuale riconducibilità all’attività edilizia libera di cui all’art. 6 d.P.R. 380/2001. La relazione istruttoria richiesta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non è pervenuta, neppure ai fini della domanda cautelare.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso dell’inammissibilità del ricorso per difetto dello ius postulandi, poiché l’atto risulta proposto da un soggetto non abilitato alla difesa in questa sede. Ha ravvisato un ulteriore profilo di inammissibilità nella genericità e indeterminatezza delle censure, richiamando l’applicabilità dell’art. 40 c.p.a. al ricorso straordinario e l’obbligo di formulare motivi specifici e distinti. In ogni caso, ha ritenuto le doglianze infondate, poiché la ricorrente non ha fornito prova rigorosa e documentale della data di ultimazione dell’immobile né della regolarità degli interventi e della loro eventuale qualificazione come edilizia libera. La domanda cautelare è stata assorbita.
Osservazioni
Difetto dello ius postulandi
Il ricorso straordinario può essere presentato direttamente dalla parte oppure da un avvocato munito di mandato. La proposizione dell’impugnazione, quale difensore, da parte di un geometra non abilitato determina un vizio radicale, comportante l’inesistenza giuridica dell’atto e la conseguente inammissibilità del ricorso.
Genericità e indeterminatezza dei motivi
I motivi del ricorso straordinario devono essere specifici, distinti e correlati alle concrete difformità dell’atto impugnato rispetto al parametro legale. Non è ammissibile una critica generica del provvedimento che rimetta all’organo decidente la ricerca e individuazione dei profili di illegittimità.
Prova della data di ultimazione dell’immobile
La ricorrente non ha dimostrato con documentazione certa, univoca e oggettiva che l’edificazione fosse anteriore al 1° settembre 1967. Un atto pubblico non verificabile quanto alla circostanza dedotta non è sufficiente; l’onere probatorio della parte privata è pieno e non può essere assolto mediante un mero principio di prova o dichiarazioni non verificabili.
Regolarità degli interventi edilizi
Non è stata fornita prova della regolarità degli interventi con riguardo all’assenza di vincoli paesaggistici, sismici e idrogeologici, alla conformità alle norme tecniche locali e sovracomunali e alla riconducibilità delle opere all’attività di edilizia libera ai sensi dell’art. 6 d.P.R. 380/2001.
Norme richiamate
presentazione diretta del ricorso al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.
il ricorso introduttivo della controversia deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi specifici sui quali si fonda
La norma è ritenuta applicabile anche al ricorso straordinario, quale rimedio alternativo e concorrente rispetto al ricorso giurisdizionale; impone la formulazione di motivi specifici e distinti.
art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
nullità dell’atto introduttivo per incertezza sull’oggetto della domanda
È richiamato a sostegno del canone di specificità e distinzione dei motivi e del divieto di ricorsi generici o incerti nell’oggetto.
È richiamato, unitamente all’art. 64, comma 1, c.p.a., per qualificare come pieno l’onere probatorio della parte privata sulla data di realizzazione del manufatto.
È richiamato, unitamente all’art. 63, comma 1, c.p.a., per affermare la necessità di una prova piena della data di ultimazione dei lavori.
attività di edilizia libera
La riconducibilità delle opere all’edilizia libera deve essere dimostrata dalla parte e non esclude, in assenza di prova, la verifica della loro regolarità rispetto ai vincoli e alle norme tecniche applicabili.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica la difesa tecnica può essere esercitata soltanto da un avvocato munito di mandato; la sottoscrizione e notificazione dell’impugnazione da parte di un soggetto non abilitato alla difesa determina l’inesistenza giuridica dell’atto e l’inammissibilità del ricorso.
- L’art. 40 c.p.a. si applica anche al ricorso straordinario e impone che i motivi siano specifici, distinti e riferiti alle concrete difformità del provvedimento rispetto al parametro legale; non è ammissibile una critica generica che trasferisca all’organo decidente il compito di individuare le censure.
- La prova della data di ultimazione di un manufatto edilizio grava sulla parte privata e deve essere rigorosa, certa, univoca e fondata su elementi oggettivi; dichiarazioni sostitutive, dichiarazioni di terzi o meri principi di prova non sono sufficienti quando non siano verificabili.
- La deduzione della vetustà dell’immobile o della riconducibilità delle opere all’edilizia libera non esonera la parte dall’onere di dimostrare la regolarità degli interventi rispetto ai vincoli paesaggistici, sismici e idrogeologici e alle norme tecniche applicabili.
Ricorso contro l’ordinanza di demolizione
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto da una privata contro l’ordinanza n. 140 del 25 giugno 2025 del Comune di Fondi, avente a oggetto l’ingiunzione di demolizione di un immobile.
Premesse procedimentali
Il ricorso è stato notificato il 10 dicembre 2025 e presentato direttamente al Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 11 d.P.R. 1199/1971. La Sezione aveva richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione istruttoria dettagliata e documentata, da trasmettere anche alla ricorrente per eventuali osservazioni e controdeduzioni. Alla data dell’adunanza del 19 febbraio 2026 la relazione non era ancora pervenuta, neppure ai fini della sola domanda cautelare.
Difetto dello ius postulandi
La Sezione ha ritenuto comunque possibile definire il ricorso e ha rilevato, in via preliminare, l’inammissibilità per difetto dello ius postulandi. Il ricorso straordinario può essere presentato direttamente dalla parte oppure da un avvocato al quale sia stato conferito mandato. Nel caso esaminato l’atto risultava proposto quale difensore da un geometra, soggetto non abilitato alla difesa in questa sede. Secondo il parere, tale vizio è radicale e comporta l’inesistenza giuridica dell’atto introduttivo.
Specificità dei motivi
È stato ravvisato un ulteriore profilo di inammissibilità nella genericità e indeterminatezza delle censure. La Sezione ha richiamato l’art. 40 c.p.a., ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario quale rimedio alternativo e concorrente rispetto al ricorso giurisdizionale. I motivi devono essere specifici, distinti e collegati alle concrete deviazioni del provvedimento rispetto al parametro legale, insieme agli elementi di fatto rilevanti.
Il requisito di specificità, collegato anche all’art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a., impedisce che il ricorso si risolva in una generica critica dell’atto impugnato o che rimetta all’organo decidente la ricerca dei profili di illegittimità. La Sezione ha richiamato, sul punto, la propria precedente pronuncia del 13 novembre 2025, n. 1256, nonché Cons. Stato, sez. VI, 7 gennaio 2019, n. 147; sez. IV, 20 luglio 2018, n. 4413; sez. V, 5 ottobre 2017, n. 4643.
Insufficienza della prova sulla data di edificazione
Nel merito, le doglianze sono state ritenute comunque infondate. La ricorrente non ha dimostrato che l’immobile fosse stato edificato anteriormente al 1° settembre 1967. L’atto pubblico prodotto non consentiva di verificare la circostanza dedotta.
La Sezione ha ribadito che la data di ultimazione dei lavori deve essere provata mediante documentazione certa, univoca ed elementi oggettivi. Non sono sufficienti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o dichiarazioni di terzi non verificabili. L’onere della parte privata è un onere probatorio pieno, ai sensi degli artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, c.p.a. Sono state richiamate Cons. Stato, sez. VI, 7 dicembre 2022, n. 10719, e Cons. Stato, sez. VI, 4 giugno 2024, n. 4995, nonché Cons. Stato, sez. IV, 29 maggio 2014, n. 2782.
Mancata dimostrazione della regolarità degli interventi
La ricorrente non ha inoltre fornito riscontri sulla regolarità degli interventi edilizi. In particolare, non è stata dimostrata l’assenza di vincoli paesaggistici, sismici e idrogeologici, la conformità alle norme tecniche locali e sovracomunali o la riconducibilità delle opere all’attività di edilizia libera prevista dall’art. 6 d.P.R. 380/2001.
Esito
La Sezione ha espresso parere nel senso che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e, comunque, infondato. La domanda di sospensione cautelare è stata assorbita in ragione della definizione negativa del ricorso.
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