Sentenza del 27/12/2024 n. 34669 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha dedotto, ai sensi degli artt. 395, primo comma, n. 4, e 391-bis c.p.c., un errore di fatto nella precedente sentenza. Secondo la ricorrente, la Corte avrebbe dichiarato tardivo il ricorso contro il diniego di definizione agevolata senza considerare la sospensione dei termini dall’8 marzo al 31 maggio 2020 prevista dalla normativa emergenziale; il diniego era stato notificato il 16 aprile 2020 e il ricorso, notificato via PEC il 29 giugno 2020, sarebbe quindi stato tempestivo. La contribuente chiedeva la revocazione e il riesame sia del ricorso contro il diniego sia della controversia tributaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione: la ricorrente non contestava un errore nella percezione delle date o dei fatti storici, ma la mancata applicazione di una norma sulla sospensione dei termini, questione di diritto e non errore revocatorio. La Corte ha inoltre osservato che la controversia riguardava somme dovute per il recupero di aiuti di Stato, escluse dalla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, comma 5, lett. b), D.L. n. 119/2018; pertanto, anche seguendo il diverso orientamento sul computo dei termini richiamato dalla ricorrente, il ricorso contro il diniego non avrebbe potuto essere accolto. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 7.000, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dichiarato sussistente l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato, se dovuto. La precedente sentenza aveva accolto il primo motivo dell’Agenzia, assorbito il secondo, cassato la decisione della CTR e rigettato nel merito il ricorso introduttivo della contribuente.
Norme richiamate
Art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
L'errore di fatto riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contemplino la rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri gli estremi dell'error iuris.
La revocazione per errore di fatto è limitata a una svista percettiva su fatti storici; la mancata applicazione o l’erronea interpretazione di una norma costituisce invece errore di diritto e non consente la revocazione.
Con riferimento all'ipotesi di valutazione dei dati temporali, va ricordato che l'errore di fatto riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contemplino la rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri gli estremi dell'error iuris.
Il rimedio revocatorio contro le decisioni della Cassazione non è utilizzabile per correggere un presunto errore giuridico nel computo dei termini: occorre un errore percettivo decisivo su un fatto.
Art. 6, comma 5, lett. b), D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Nella specie va altresì osservato che anche ove si fosse aderito alla giurisprudenza superata dalle richiamate pronunce a Sezioni Unite, secondo cui l'errore revocatorio poteva essere rappresentato anche dal mancato computo nel calcolo dei termini a ricorrere del periodo feriale pacificamente applicabile (cfr. Cass. 23445/14), lo stesso ricorso avverso diniego non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento in relazione al fatto che ricorre nella specie l'ipotesi della causa di esclusione dalla definizione delle controversie prevista dall'art. 6, comma 5, lett. b, D.L. n. 119/2018, versandosi infatti in tema di somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato.
Le controversie relative a somme dovute per il recupero di aiuti di Stato sono escluse dalla definizione agevolata prevista dalla disposizione.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
In caso di rigetto integrale o inammissibilità dell’impugnazione, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non può essere usata per contestare che il giudice abbia omesso di applicare una norma o abbia interpretato in modo errato il regime di sospensione dei termini: questo è un possibile errore di diritto, da far valere con i rimedi ordinari consentiti.
- L’errore revocatorio nel calcolo di una scadenza ricorre solo quando vi sia una svista materiale nell’applicazione del calendario o un’erronea percezione dei dati temporali, non quando il contrasto riguarda gli effetti giuridici di una sospensione.
- Prima di invocare una definizione agevolata occorre verificare che la controversia non rientri in una causa di esclusione espressamente prevista; nel caso deciso, le somme dovute per il recupero di aiuti di Stato non erano definibili.
- La mancata tempestiva impugnazione del diniego non è l’unico ostacolo possibile: anche se il ricorso fosse tempestivo, la presenza di una causa legale di esclusione può impedirne comunque l’accoglimento.
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