Cassazione Penale, Ordinanza n. 12920/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza dei motivi. Ha quindi confermato il rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le due sentenze. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il soggetto già condannato in due separati procedimenti definiti con sentenze della stessa Corte di appello ha chiesto, in sede esecutiva, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle due decisioni. Le condanne richiamate riguardavano, da un lato, delitti in materia di stupefacenti e partecipazione a un'associazione mafiosa/associativa, commessi in un primo arco temporale; dall'altro, un ulteriore delitto associativo in materia di stupefacenti commesso in epoca successiva. La Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza. Nel ricorso per cassazione si è dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 671 c.p.p., sostenendo in sostanza che dovesse essere riconosciuta la continuazione tra le diverse condotte associative. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, osservando che, quando si invoca la continuazione tra più reati associativi, non basta la mera natura permanente del reato né l'omogeneità del titolo criminis o la contiguità geografico-temporale; occorre invece una specifica indagine sulla natura delle diverse associazioni, sulla loro concreta operatività, sulla continuità temporale e sulla presenza di un preventivo progetto unitario. Poiché il giudice dell'esecuzione aveva già svolto un'analisi approfondita dei singoli fatti e delle loro modalità, la censura tendeva a una rivalutazione del merito preclusa in cassazione.
Norme richiamate
norma invocata per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte ribadisce che la sua applicazione richiede una verifica rigorosa della riconducibilità dei fatti a un medesimo disegno criminoso, non potendo basarsi su meri indici esteriori di omogeneità o contiguità.
richiamato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
indicato tra i reati oggetto della prima sentenza di condanna richiamata ai fini della domanda di continuazione.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
indicato tra i reati oggetto delle sentenze di condanna richiamate e, per la seconda decisione, come titolo del delitto per il quale si chiedeva la continuazione.
indicato tra i reati oggetto della prima sentenza di condanna richiamata ai fini della domanda di continuazione.
Massime di principio
- Nel riconoscimento della continuazione tra più reati associativi non è sufficiente la mera natura permanente del reato, né l'identità del titolo di reato, né la sola contiguità temporale o geografica delle condotte.
- La verifica della continuazione richiede una specifica indagine sulla diversa natura delle associazioni, sulla loro concreta operatività, sulla continuità nel tempo e sull'eventuale esistenza di un programma criminoso unitario.
- Se il giudice di merito o dell'esecuzione ha motivato in modo logico e completo sull'assenza di un medesimo disegno criminoso, la censura che mira a una nuova valutazione dei fatti è preclusa in sede di legittimità.
- In cassazione non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito delle emergenze fattuali già apprezzate dal giudice dell'esecuzione.
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