Cassazione Civile, Ordinanza n. 37007/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La vicenda riguarda alcuni immobili siti nel Comune di Perugia concessi in locazione finanziaria da una società poi divenuta UBI Banca. A seguito dell'inadempimento degli utilizzatori, i contratti di leasing venivano risolti; tuttavia gli immobili non venivano restituiti e rimanevano nella disponibilità materiale dei conduttori. Nonostante ciò, la società concedente versava l'IMU per gli anni 2012, 2013 e 2014 e chiedeva successivamente il rimborso delle somme pagate. Il Comune negava il rimborso e la contribuente impugnava il diniego. I giudici di merito rigettavano la domanda, ritenendo che, dopo la risoluzione del leasing e fino alla riconsegna, il soggetto passivo IMU fosse la società locatrice. In cassazione la contribuente deduceva, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, sostenendo che la soggettività passiva IMU non potesse permanere in capo al concedente quando non vi fosse ancora il materiale recupero dell'immobile per mancata restituzione da parte dell'utilizzatore; in memoria chiedeva inoltre la rimessione alla pubblica udienza o alle Sezioni Unite e contestava, in via subordinata, la debenza delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui, in caso di risoluzione del contratto di leasing, il soggetto passivo IMU torna ad essere il locatore anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore, perché ai fini impositivi rileva il vincolo contrattuale che attribuisce la detenzione qualificata e i diritti opponibili erga omnes, vincolo che viene meno con la risoluzione; la mera permanenza materiale del bene presso l'utilizzatore integra una detenzione senza titolo. Ha inoltre escluso la rilevanza del diverso regime TASI, perché fondato su presupposto impositivo differente. La richiesta di rimessione alla pubblica udienza o alle Sezioni Unite è stata respinta per assenza dei presupposti, mentre la doglianza sulle sanzioni è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
In materia di IMU, dopo la risoluzione del contratto di leasing il soggetto passivo torna ad essere il locatore, anche se non abbia ancora ricevuto la materiale restituzione dell'immobile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio sulla proposta del relatore nel rito camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali, la Corte ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002
Richiamato quale base per il contributo unificato ulteriore in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di IMU sui beni concessi in leasing, la risoluzione del contratto fa riespandere la soggettività passiva in capo al concedente, indipendentemente dal fatto che l'utilizzatore trattenga ancora materialmente l'immobile.
- Ai fini dell'imposizione immobiliare rileva il titolo giuridico che attribuisce una detenzione qualificata e non la mera disponibilità materiale del bene; quando il titolo viene meno, la permanenza del bene presso l'utilizzatore non impedisce il ritorno dell'obbligazione tributaria al proprietario o concedente.
- Il diverso regime previsto per la TASI non è automaticamente estensibile all'IMU, poiché i due tributi hanno presupposti impositivi differenti.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni nuove, come la doglianza sulla debenza delle sanzioni non dedotta nei gradi di merito.
- La rimessione alla pubblica udienza o alle Sezioni Unite richiede presupposti specifici e non può essere disposta in presenza di giurisprudenza di legittimità già consolidata.
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