Sentenza del 05/03/2020 n. 6209 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento catastale relativo alla rideterminazione di classe e rendita di un'unità immobiliare in Lecce, adottato in esecuzione di una procedura di "revisione parziale del classamento" disposta ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, su richiesta del Comune e determinazione dell'Agenzia del Territorio. Il ricorrente (Agenzia) deduceva, in cassazione, principalmente: (i) carenza di giurisdizione del giudice tributario sulla motivazione dell'atto rispetto agli atti amministrativi generali presupposti; (ii) violazione delle norme sulla sospensione del processo per la pendenza del giudizio amministrativo sugli atti generali (art. 295 c.p.c. e richiamo al D.Lgs. n. 546/1992 art. 39); (iii) errata interpretazione della L. n. 311/2004, art. 1, comma 335, sostenendo che la revisione parziale si fonda su presupposti generali della microzona e che la motivazione dell'avviso poteva limitarsi a richiamare detti presupposti senza entrare nelle specifiche caratteristiche del singolo immobile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato la decisione della CTR che aveva annullato l'avviso di accertamento per difetto di motivazione: l'atto non indicava in modo adeguato i presupposti (classe e rendita di provenienza e di nuova attribuzione) né spiegava come la modifica del valore medio della microzona si fosse concretamente tradotta in incremento di classe e rendita per la specifica unità immobiliare. La Corte ha ricordato che, pur essendo la revisione parziale fondata prevalentemente sul fattore posizionale (valore medio di microzona), l'atto attributivo della nuova rendita deve comunque motivare le ricadute sul singolo immobile considerando anche il fattore edilizio. Ha inoltre respinto la richiesta di sospensione del procedimento (art. 295 c.p.c.) in quanto la questione pregiudiziale invocata non era tale da impedire la decisione sul profilo principale (difetto di motivazione) e il giudice tributario è titolare del potere di disapplicazione quando occorra. Le spese di giudizio in Cassazione sono compensate. Non è stato disposto alcun contributo unificato aggiuntivo, essendosi trattato di ricorso proposto da amministrazione statale esente.
Norme richiamate
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335
La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. ... L'Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.
La Corte ha interpretato la norma come autorizzazione alla revisione parziale basata su una modifica del rapporto valori (mercato/catastale) a livello di microzona; tuttavia l'atto che attribuisce la nuova rendita deve comunque motivare le ricadute sulla singola unità immobiliare.
D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (art. 1, 2, 4, 5, 8)
La microzona rappresenta una porzione del territorio comunale ... In ciascuna microzona le unità immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalenti... Il classamento consiste nell'attribuire alle unità immobiliari ... la categoria e la classe ... La classe ... dipende dalla qualità urbana ed ambientale della microzona ... nonché dalle caratteristiche edilizie dell'unità medesima e del fabbricato che la comprende ... I fattori posizionale ed edilizio ... concorrono alla identificazione del parametro globale d'apprezzamento del livello reddituale per metro quadrato della superficie catastale dell'unità immobiliare.
Il DPR disciplina i criteri tecnici: la revisione parziale può fondarsi prevalentemente sul fattore posizionale (microzona) ma il fattore edilizio resta rilevante nella determinazione della classe e la motivazione deve tenere conto di come i fattori hanno inciso sulla singola unità.
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione alla sospensione del processo per la pendenza del giudizio amministrativo. La Corte ha ritenuto non applicabile la sospensione perché la questione pregiudiziale non impediva la decisione sul difetto di motivazione dell'atto impositivo.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 e art. 7
Richiamate le disposizioni che regolano competenza e poteri del giudice tributario: il giudice tributario può disapplicare atti amministrativi illegittimi quando ciò sia necessario per decidere la controversia, e la pendenza del giudizio amministrativo sugli atti generali non impone automaticamente la sospensione del processo tributario.
Corte Cost. n. 249 del 2017
La Corte costituzionale è richiamata per il principio che, anche in operazioni a carattere 'diffuso' come le revisioni parziali, l'obbligo di motivazione deve essere rigoroso e consentire al contribuente di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento.
Massime di principio
- In una revisione parziale del classamento (L. n. 311/2004, comma 335) l'atto amministrativo che attribuisce la nuova rendita deve motivare non solo l'esistenza del presupposto generale (mutamento del rapporto valori a livello di microzona) ma anche le ricadute concrete su ciascun immobile: occorre indicare la classe e rendita precedenti e quelle nuove e spiegare il nesso causale.
- Il fattore posizionale (valore medio della microzona) può giustificare la revisione parziale, ma il fattore edilizio (caratteristiche specifiche dell'unità e del fabbricato) resta elemento concorrente da considerare e da richiamare nella motivazione quando incide sulla classe attribuita.
- La motivazione richiesta è modulare: per operazioni 'diffuse' è più rigorosa e deve permettere al contribuente di comprendere le ragioni specifiche della rettifica; non è sufficiente richiamare genericamente interventi o deliberazioni comunali privi di collegamento puntuale all'immobile.
- Il giudice tributario può esaminare e, se necessario, disapplicare effetti di atti amministrativi generali illegittimi; la mera pendenza di un giudizio amministrativo sugli atti presupposti non obbliga automaticamente la sospensione del processo tributario, salvo che sussista una vera e propria pregiudiziale tecnico-giuridica.
- In sede di impugnazione di atti di riclassamento catastale, è essenziale documentare in modo operativo i criteri e i calcoli (valori medi, rapporti mercato/catastale, metodo di attribuzione della classe) che hanno portato alla variazione, per consentire il controllo giurisdizionale e la conoscenza del contribuente.
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