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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19878/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per più reati, tra cui delitti contro la fede pubblica (art. 453 c.p.) e reati in materia di stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309). La difesa ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge: in particolare ha censurato la valutazione della 'grossolanità' delle banconote contraffatte senza adeguato accertamento tecnico e con motivazione contraddittoria; ha contestato l'insufficienza di prove in ordine al fine di spendita delle banconote; ha chiesto la riqualificazione dei fatti ex art. 455 c.p.; ha contestato la valutazione delle intercettazioni e della testimonianza di Andrea Belvedere nei reati in materia di stupefacenti; infine ha impugnato il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la corretta determinazione degli aumenti per continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato, nei limiti indicati, il primo motivo con riferimento ai capi di imputazione c) e f) (entrambi relativi all'art. 453 c.p.), constatando la manifesta illogicità della motivazione della Corte territoriale in ordine alla esclusione della 'grossolanità' del falso. Pertanto ha annullato la sentenza impugnata limitatamente ai reati indicati (capi c) e f.) e ha disposto il rinvio per nuovo esame; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o infondato e le altre deduzioni respinte. Il secondo motivo (sul trattamento sanzionatorio) è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 453 cod. pen.

    La Corte richiama il principio secondo cui il concetto di "falso grossolano" implica la riconoscibilità immediata (ictu oculi) della contraffazione; la valutazione della grossolanità richiede motivazione logica e non argomentazioni contraddittorie o fondate su elementi non convergenti. Se la motivazione del giudice di merito nega la riconoscibilità pur affermando che gli operanti hanno definito le banconote "visibilmente contraffatte", tale spiegazione può essere ritenuta manifestamente illogica.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    La norma, relativa alle sanzioni per il traffico illecito di stupefacenti, è stata applicata dalla Corte territoriale e la Cassazione ha ritenuto che le censure difensive non abbiano dimostrato un travisamento della prova o motivazioni tali da giustificare la cassazione in ordine a tali imputazioni, salvo specifiche contestazioni ben fondate.

  • art. 455 cod. pen.

    La richiesta difensiva di riqualificazione dei fatti alla diversa fattispecie prevista dall'art. 455 (alterazione o imitazione non idonea a ingannare con immediatezza) è stata valutata ma la Cassazione non ha ritenuto fondata la censura in relazione ai capi per i quali ha confermato la motivazione; la questione è stata invece accolta per i capi c) e f) con annullamento per vizio di motivazione.

  • art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.

    La disposizione è richiamata come limite alla rimessione dei motivi in cassazione: il ricorso deve essere articolato nei limiti prescritti e le censure vaghe o generiche (per es. richiami privi di specificità) risultano inammissibili.

Massime di principio

  • La qualificazione del "falso grossolano" richiede motivazioni chiare: la descrizione da parte degli operanti di una banconota come "visibilmente contraffatta" è indice di riconoscibilità immediata e non può essere svalutata senza argomentazioni logiche.
  • Non sempre è necessaria una perizia nummaria: comunicazioni di funzionari della Banca d'Italia e accertamenti operativi possono essere sufficienti, purché il giudice dia conto in modo logico e completo delle verifiche svolte.
  • Le conclusioni sul fine di spendita di banconote contraffatte devono essere ancorate a elementi probatori concreti e non basate su mere congetture o presunzioni non supportate da riscontri processuali.
  • Le censure sulla valutazione della prova in sede di legittimità richiedono il dedursi del travisamento della prova in modo specifico; il ricorso che si limiti a chiedere un diverso apprezzamento degli elementi probatori è inammissibile.
  • La credibilità di testimoni valutata in appello rientra nel perimetro di giudizio del merito: la Cassazione interviene solo se emergono vizi logici o inosservanza delle regole di valutazione che configurino travisamento della prova.
  • Sulle questioni di determinazione della pena e riconoscimento delle circostanze attenuanti la Corte di cassazione tende ad assorbire i rilievi se il motivo principale di gravame viene accolto solo parzialmente; la riconsiderazione della soglia sanzionatoria richiede profili di manifesta illogicità o violazione di legge.

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