Cassazione Civile, Ordinanza n. 16730/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Il giudice di pace aveva prorogato di ulteriori 30 giorni il trattenimento della persona interessata presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 e degli artt. 111 e 13 Cost., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che il giudice di pace si era limitato ad affermare la sussistenza dei presupposti di legge per la misura restrittiva senza svolgere alcuna effettiva motivazione, neppure succinta, sulla proroga disposta.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso perché il provvedimento di proroga del trattenimento non era motivato, neppure in forma sintetica: il mero richiamo ai presupposti dell'art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998 non era sufficiente. Ha quindi accolto il ricorso e cassato senza rinvio il provvedimento impugnato. Quanto alle spese, ha escluso la loro regolazione nel giudizio di legittimità, affermando che, in presenza di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa contro un'Amministrazione statale, la liquidazione del compenso e delle spese del difensore va richiesta al giudice competente secondo gli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002; l'art. 133 del medesimo decreto non si applica all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La proroga del trattenimento deve essere sorretta da una motivazione effettiva; il semplice richiamo ai presupposti legali non basta.
art. 111 Cost.
È richiamato a sostegno dell'esigenza di motivazione del provvedimento restrittivo.
art. 13 Cost.
È richiamato a sostegno della necessità di motivazione nelle misure limitative della libertà personale.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge in cassazione.
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
La liquidazione del compenso e delle spese spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato va chiesta al giudice del procedimento.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
Nel giudizio di cassazione, la liquidazione va richiesta al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ovvero, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
La condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, ma la norma non si applica alla soccombenza di un'Amministrazione statale.
Massime di principio
- Il provvedimento che proroga il trattenimento dello straniero deve contenere una motivazione, almeno succinta, riferita al caso concreto; non è sufficiente il richiamo apodittico ai presupposti legali della misura.
- La mancanza di una reale motivazione sul trattenimento o sulla sua proroga integra violazione di legge ed è censurabile in cassazione quando il provvedimento si risolva in una formula stereotipata.
- Quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la controparte soccombente è un'Amministrazione statale, la liquidazione del compenso del difensore non segue la normale condanna alle spese in sentenza, ma avviene davanti al giudice competente ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002.
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