Cassazione Civile, Ordinanza n. 28491/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2005, contestando un maggior imponibile e un maggior valore della produzione ai fini IRAP, con relative sanzioni, per asserita indebita fruizione di agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, commi 460 e 466, della l. n. 311/2004, sul presupposto che non vi fosse stata una effettiva e concreta mutualità di vantaggio. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto, ma la Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma in seguito ha depositato memoria dando atto della rinuncia al ricorso, rinuncia poi accettata dall'Agenzia delle Entrate, per avere aderito a una definizione agevolata prevista dal d.l. n. 193/2016.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, notificata alla controparte e sottoscritta dal legale rappresentante, nonché della sua accettazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio e ha compensato le spese dell'intero processo. Ha inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ritenendo che la definizione derivasse da motivi sopravvenuti connessi alla legislazione condonistica.
Norme richiamate
art. 1, commi 460 e 466, l. n. 311/2004
Disposizioni agevolative richiamate nell'avviso di accertamento; la controversia nasce dalla contestazione del loro indebito utilizzo per mancanza di effettiva e concreta mutualità di vantaggio.
È indicato come base della definizione agevolata cui il ricorrente ha aderito, che ha determinato la rinuncia al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002
La Corte esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando l'estinzione del giudizio dipenda da sopravvenuti effetti della legislazione condonistica e non dal rigetto dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 24 dicembre 2012
Norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se validamente notificata e sottoscritta e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
- Quando l'estinzione del processo dipende da sopravvenienze normative o da adesione a istituti deflattivi/condonistici, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di estinzione del giudizio determinata da ragioni sopravvenute e non dall'esito del merito dell'impugnazione.
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