Cassazione Civile, Ordinanza n. 15605/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Le lavoratrici, inquadrate come collaboratrici professionali sanitarie infermiere, avevano agito per ottenere la retribuzione del tempo impiegato per indossare e togliere la divisa di servizio, sostenendo che tale tempo cd. "tempo tuta" dovesse essere computato nell'orario di lavoro con conseguente diritto a maggiori emolumenti. La Corte d'appello aveva però rigettato la domanda ritenendo che su tutta la pretesa fosse già intervenuto giudicato esterno per effetto di una precedente sentenza del Tribunale di Lanciano, passata in giudicato, emessa tra le stesse parti e relativa al medesimo petitum e alla medesima causa petendi. Con il ricorso per cassazione le lavoratrici hanno denunciato violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato formatosi sul precedente giudizio poteva coprire solo il periodo anteriore alla proposizione di quella causa, mentre la nuova domanda riguardava crediti maturati in un periodo successivo; hanno inoltre affermato che, trattandosi di rapporti di durata, il giudicato non si estende automaticamente alle annualità o ai periodi successivi se i fatti costitutivi del diritto vanno verificati tempo per tempo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto corretta l'affermazione della Corte d'appello quanto alla sussistenza del giudicato per il periodo già compreso nel primo giudizio, ma ha censurato l'estensione del giudicato anche ai periodi successivi all'introduzione di quella lite. Secondo la Corte, nei rapporti di durata il giudicato opera solo per i periodi già coperti dall'accertamento definitivo e non per i periodi successivi, quando il diritto dipenda da fatti costitutivi che devono essere allegati e provati con riferimento a ciascun segmento temporale. Poiché la precedente sentenza del Tribunale aveva rigettato la domanda per carenza di allegazione e prova, senza un accertamento sulla normativa applicabile in astratto, non poteva precludere la domanda riferita a periodi successivi. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.
Norme richiamate
Il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ma soltanto con riferimento al medesimo rapporto e al periodo già deciso; non si estende automaticamente a fatti o crediti sorti successivamente.
La definitività della decisione preclude la riproposizione della medesima domanda per il medesimo arco temporale già coperto da giudicato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La denunciata errata applicazione delle norme sul giudicato può essere scrutinata in cassazione come violazione di legge.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, per effetto dell'accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- Il giudicato esterno copre non solo le questioni effettivamente decise, ma anche quelle che costituivano antecedenti logici necessari della pronuncia; tuttavia non si estende a questioni o fatti che non potevano essere dedotti prima del loro verificarsi.
- Nei rapporti di durata, la preclusione da giudicato opera per i soli periodi temporali già oggetto del precedente accertamento e non per i periodi successivi, se il diritto azionato dipende da fatti costitutivi variabili nel tempo.
- Quando una precedente domanda è stata rigettata per mancata allegazione o prova dei fatti costitutivi, ciò non impedisce di proporre una nuova domanda riferita a un diverso periodo temporale, purché i fatti dedotti siano successivi e autonomi rispetto a quelli già giudicati.
- La corretta delimitazione oggettiva e temporale del giudicato va effettuata avendo riguardo non solo all'identità formale di parti, petitum e causa petendi, ma anche alla concreta scansione temporale del rapporto dedotto in giudizio.
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