Cassazione Civile, Ordinanza n. 26758/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che, in accoglimento dell'appello del contribuente, aveva annullato un avviso di liquidazione relativo a imposta di registro, ipotecaria e catastale, ritenendo applicabile l'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 nella versione modificata dalla legge n. 205/2017 e dalla legge n. 145/2018. Il ricorso era stato affidato a un unico motivo. Successivamente, però, l'Agenzia ha depositato nota di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., richiamando l'annullamento dell'avviso di liquidazione in relazione a un coobbligato e una pronuncia della Corte costituzionale, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso. Ha rilevato che la rinuncia era stata ritualmente notificata alla controparte e che, trattandosi di atto unilaterale non accettizio, non necessitava di accettazione da parte del controricorrente per produrre effetti. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, valorizzando le ragioni sopravvenute della rinuncia, fondate su pronunce giurisprudenziali e costituzionali intervenute dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La sentenza impugnata era stata fondata sulla violazione della disposizione, nella versione modificata dalle leggi del 2017 e del 2018, ma la Cassazione non entra nel merito della questione per effetto della rinuncia al ricorso.
art. 1, comma 87, lett. a), L. 205/2017
Richiamato come fonte della modifica dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 posta a base della decisione di merito.
art. 1, comma 1084, L. 145/2018
Richiamato come ulteriore intervento normativo di modifica dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986.
La rinuncia al ricorso è stata dichiarata efficace e idonea a determinare l'estinzione del giudizio, trattandosi di atto unilaterale non accettizio che deve essere notificato alla controparte.
Norma richiamata nel dispositivo per la declaratoria di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente notificata alla controparte, produce l'estinzione del giudizio senza necessità di accettazione del resistente, poiché si tratta di atto unilaterale non accettizio.
- Quando la rinuncia al ricorso interviene in ragione di sopravvenienze giurisprudenziali o costituzionali successive alla proposizione dell'impugnazione, è legittima la compensazione delle spese di legittimità.
- In presenza di rinuncia rituale al ricorso, la Corte non esamina il merito dei motivi dedotti e si limita a prendere atto dell'estinzione del processo.
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