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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19094/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento TARSU emessi per gli anni 2007 e 2009-2012 nei confronti di una società che svolgeva attività produttiva in un capannone. La Commissione tributaria regionale aveva accolto in parte l’appello della contribuente, escludendo l’accoglimento delle doglianze relative alla omessa produzione di rifiuti sulle superfici tassate o alla produzione di rifiuti speciali smaltiti a spese della società, ritenendo non assolto l’onere informativo dichiarativo e valorizzando una scheda di rilevazione sottoscritta dalla contribuente, ma aveva ridotto le sanzioni applicando il cumulo giuridico. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: 1) omesso esame dell’assenza del servizio di raccolta rifiuti nell’area dell’immobile; 2) omesso esame del fatto che l’attività nei locali fosse iniziata solo nel 2009 e non anche nel 2007-2008; 3) omesso esame della circostanza che il capannone era composto da più unità realizzate e completate in tempi diversi, con conseguente insussistenza del presupposto impositivo per gli anni precedenti il completamento; 4) violazione del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2, deducendo che la dichiarazione TARSU non sarebbe stata dovuta per il mancato svolgimento del servizio pubblico e, comunque, che rilevava l’avvenuta produzione di rifiuti speciali smaltiti a proprie spese; 5) omesso esame della denunciata manomissione della scheda di rilevazione sottoscritta, con aggiunta successiva delle quantificazioni complessive delle superfici.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi centrati sull’omesso esame di fatti decisivi, osservando che talune doglianze riguardavano in realtà l’articolazione di pretese o questioni non adeguatamente riproposte e non fatti decisivi ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; in particolare, per l’asserita mancanza del servizio e per l’asserita successiva realizzazione delle superfici tassate, la ricorrente non aveva dimostrato che le questioni fossero state specificamente dedotte in appello, né aveva rispettato l’onere di indicazione del "come" e del "quando" processuale. Quanto al motivo sul d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, la Corte ha ribadito che le deroghe alla tassazione e le riduzioni non operano automaticamente, ma devono essere dedotte nella denuncia originaria o di variazione; inoltre, per l’esclusione di aree ove si producono rifiuti speciali non assimilabili grava sul contribuente un onere informativo verso il Comune. Ha infine escluso la decisività della censura sulla scheda di rilevazione, perché la ricorrente non ha specificamente confutato i dati indicati nella scheda posti a base della decisione di merito. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa degli intimati; è stato invece dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    Il sindacato di legittimità per omesso esame richiede un fatto storico decisivo, già oggetto di discussione tra le parti, e non può essere utilizzato per contestare la qualificazione giuridica della domanda o la mancata riproposizione processuale della questione.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato come parametro della censura, ma la Corte evidenzia che le doglianze non colgono un vizio decisivo della sentenza di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    È evocato dalla ricorrente, ma la Corte non vi ravvisa una violazione rilevante ai fini dell’accoglimento del ricorso.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato congiuntamente alle altre norme processuali, senza che emerga una violazione idonea a fondare l’accoglimento.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nell’insieme delle censure, senza incidenza decisiva sul giudizio di legittimità.

  • art. 99 c.c.

    Citato nella rubrica dei motivi; dal testo non emerge un’autonoma ratio decisoria su tale norma.

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1

    occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti

    Il presupposto impositivo TARSU è la disponibilità dell’area produttiva di rifiuti; la tassa è dovuta in base a una presunzione iuris tantum di produttività dei rifiuti connessa all’occupazione o detenzione del bene.

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2

    Le deroghe alla tassazione non operano automaticamente per il solo fatto della situazione materiale allegata, ma devono essere specificamente denunciate dal contribuente.

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3

    Per l’esclusione dalla superficie tassabile delle aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili, il contribuente deve fornire al Comune i dati relativi all’esistenza e delimitazione di tali aree.

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 66

    Le riduzioni tariffarie richiamate dalla giurisprudenza citata non operano in modo automatico, ma dal successivo anno di decorrenza previsto dalla norma, se ritualmente dedotte.

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70

    Richiamato come base dell’obbligo di denuncia del contribuente, funzionale a ottenere l’esclusione di superfici dalla tassazione.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In materia di TARSU, il presupposto dell’imposizione è l’occupazione o detenzione di locali e aree potenzialmente produttivi di rifiuti, operando una presunzione iuris tantum di produttività che il contribuente può vincere solo allegando e provando le condizioni di esclusione previste dalla legge.
  • Le deroghe o riduzioni della tassa rifiuti non operano automaticamente per la sola esistenza di un fatto materiale favorevole al contribuente: devono essere specificamente dedotte nella denuncia originaria o di variazione, con i dati necessari a consentire all’ente la verifica del presupposto esonerativo.
  • L’esclusione dalla superficie imponibile delle aree ove si producono rifiuti speciali non assimilabili richiede un onere informativo del contribuente verso il Comune, che deve indicare l’esistenza e la delimitazione delle aree escluse dal normale circuito di raccolta.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non indica in modo specifico il fatto storico, il suo effettivo dibattito nel processo di merito e la sua decisività, oppure se tende solo a rimettere in discussione la valutazione del materiale istruttorio.
  • Non è decisivo, ai fini dell’art. 360, n. 5, c.p.c., un fatto che non sia stato specificamente dedotto e discusso nel giudizio di merito, né una doglianza che richieda una diversa ricostruzione della domanda o della pretesa senza evidenziare un effettivo vizio motivazionale decisivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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