Cassazione Civile, Ordinanza n. 21396/2021 del 26/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce dall'accoglimento, in appello, dell'azione revocatoria proposta da istituti di credito nei confronti di un atto istitutivo di trust. I soccombenti in appello hanno proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) nullità della fideiussione e inesistenza delle obbligazioni in capo al fideiussore; 2) vizio motivazionale sulla nullità della fideiussione, sull'inesistenza del credito in capo ai creditori e sulla conseguente carenza di legittimazione attiva; 3) vizio motivazionale sulla dedotta decadenza della fideiussione ex art. 1957 c.c. e sul conseguente difetto di legittimazione attiva dei creditori; 4) vizio motivazionale sul rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda revocatoria avente ad oggetto l'atto costitutivo del trust; 5) erroneità della decisione nella parte in cui ha disposto la revoca dell'atto istitutivo di trust. Le resistenti hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e specificità, o comunque il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato che il ricorso era privo dell'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. I ricorrenti si erano limitati a richiamare integralmente gli atti di causa senza ricostruire in modo autonomo e chiaro i fatti rilevanti, le domande, le difese e lo svolgimento processuale. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, ha condannato i ricorrenti a rifondere le spese alle società resistenti e ha dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti di causa
Il ricorso per cassazione deve contenere una narrazione autonoma, chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, sufficiente a consentire alla Corte di comprendere la controversia senza dover consultare altri atti o la sentenza impugnata.
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti nell'ambito della procedura camerale non partecipata.
È richiamato solo come parametro dell'eccezione di decadenza della fideiussione sollevata dai ricorrenti; la Corte non entra nel merito della questione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il parametro del contributo unificato cui è commisurato l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa nel ricorso per cassazione è un requisito di contenuto-forma essenziale: deve consentire alla Corte di comprendere direttamente e compiutamente la vicenda sostanziale e processuale.
- Non è sufficiente rinviare integralmente agli atti di causa o alla sentenza impugnata per colmare l'assenza della narrazione dei fatti nel ricorso: il requisito deve essere assolto nel ricorso medesimo.
- La mancanza di una esposizione autonoma dei fatti comporta inammissibilità del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., senza esame dei motivi nel merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Come è indicizzato
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