Cassazione Civile, Sentenza n. 31207/2025 del 30/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato il rigetto del decreto ingiuntivo con cui era stato chiesto il pagamento delle indennità previste per i "lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali" (interventi emergenziali per COVID-19: d.l. n.104/20 art.9 co.2 lett. a) e d.l. n.137/20 artt.15 e 15-bis). Pastore sosteneva che gli operai agricoli a tempo determinato rientrino nella categoria degli stagionali non turistici e avesse quindi diritto a quelle indennità, nonché che fosse possibile il cumulo con le specifiche indennità previste per gli operai agricoli a tempo determinato. Il ricorso articolava vizi di interpretazione normativa, mancata valutazione dei presupposti di fatto e questioni sul divieto o meno di cumulo tra indennità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio espresso dalla Corte d'appello secondo cui gli operai agricoli a tempo determinato costituiscono una categoria normativa distinta rispetto ai "lavoratori stagionali non addetti al turismo e agli stabilimenti termali", dal momento che il legislatore ha predisposto per gli operai agricoli misure specifiche, con importi e presupposti diversi (es. requisito delle 50 giornate) rispetto alle provvidenze per gli altri stagionali (es. requisito delle 30 giornate e cessazione involontaria tra 1/1/2019 e 31/1/2020). Perciò gli operai agricoli a tempo determinato hanno diritto soltanto alle indennità previste specificamente per loro (art.30 d.l. n.18/20; art.84 co.7 d.l. n.34/20; art.69 co.1 d.l. n.73/21) e non anche alle indennità riservate ai lavoratori stagionali non turistici. Inoltre la Corte ha ritenuto che, in assenza di espresso consenso legislativo al cumulo e in applicazione del principio di stretta interpretazione delle norme emergenziali, non possa essere ammesso il cumulo per la stessa attività lavorativa.
Norme richiamate
"Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro"
La Corte ha considerato questa norma parte di una disciplina specifica per gli operai agricoli a tempo determinato, distinta da quella per gli altri lavoratori stagionali; requisito delle 50 giornate come criterio differenziale.
norma menzionata nel testo che ha previsto un'indennità di €500 per il mese di aprile per gli operai agricoli a tempo determinato, con requisito di almeno 50 giornate
Conferma la scelta legislativa di prevedere misure peculiari e requisiti diversi per gli operai agricoli a tempo determinato.
"Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 800 euro"
Ulteriore previsione specifica per la categoria degli operai agricoli a tempo determinato, rafforzando la distinzione normativa rispetto agli altri stagionali.
d.l. n.34/2020 art.84, co.8, lett. a)
"È riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti ...: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali ... che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate"
Norma che definisce la platea degli stagionali non turistici e i requisiti (30 giornate e cessazione involontaria nel periodo indicato); la Corte l'ha letta come disciplina distinta rispetto a quella per gli agricoli a tempo determinato.
d.l. n.104/2020 art.9, co.2, lett. a)
Richiamata tra le disposizioni che concedevano indennità ai lavoratori stagionali non addetti al turismo e agli stabilimenti termali; interpretata come normativa generale per tale categoria, distinta dalle disposizioni speciali per gli operai agricoli a tempo determinato.
d.l. n.137/2020 artt.15 e 15-bis
Richiamati come ulteriori interventi che prorogavano e riproponevano l'indennità per gli stagionali non turistici; la Corte li considera coerenti con la distinzione normativa operata dal legislatore.
art.31 d.l. n.18/2020 e art.86 d.l. n.34/2020 (divieti di cumulo)
Norme che vietano il cumulo di più indennità quando riconducibili a diverse attività svolte nello stesso periodo; la Corte ha ritenuto che, se manca un espresso consenso al cumulo e data la natura emergenziale delle norme, il cumulo non possa essere ammesso quando si tratti della stessa attività lavorativa.
art.14 Preleggi (principio di stretta interpretazione delle norme emergenziali)
La Corte ha richiamato il principio secondo cui le norme emergenziali devono essere interpretate restrittivamente; il silenzio legislativo rispetto al cumulo è stato interpretato come non volere ammettere il cumulo (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit).
CCNL e contratti collettivi (menzionati nel ricorso)
Richiamati dalla ricorrente per dimostrare la stagionalità dell'attività agricola; la Corte non ha ritenuto che ciò valga a modificare la scelta legislativa che ha distinto la categoria degli operai agricoli a tempo determinato.
art.115 c.p.c. (onere della prova / valutazione dei presupposti di fatto)
Richiamato nel motivo di ricorso per lamentare errata valutazione dei presupposti di fatto: la Corte ha ritenuto la questione decisa in diritto e quindi il profilo fattuale irrilevante per il giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Se il legislatore prevede misure specifiche per una categoria lavorativa (es. operai agricoli a tempo determinato) con requisiti e importi diversi, quella categoria va considerata normativa e sostanzialmente distinta da una platea generale (es. lavoratori stagionali non turistici), anche se sul piano fattuale si potrebbe parlare di "stagionalità".
- Le norme emergenziali sono interpretate restrittivamente: il silenzio del legislatore sul cumulo di indennità va inteso, in assenza di chiara volontà contraria, come non ammissione del cumulo, specialmente quando si tratta della stessa attività lavorativa.
- Per valutare quale indennità spetti è determinante il confronto tra i presupposti normativi (periodi temporali richiesti, numero minimo di giornate, causa della cessazione): differenze formali e sostanziali nei requisiti indicano spesso applicazioni esclusive di una sola misura.
- Quando più interventi normativi coesistono ("doppio binario"), occorre verificare l'ordine e la collocazione delle fattispecie nel testo normativo per capire la volontà legislativa di distinguere platee di beneficiari.
- In caso di dubbi interpretativi su cumulo o appartenenza a una platea, la strategia difensiva dovrebbe mirare a dimostrare l'assenza di una disciplina specifica o l'effettiva sovrapponibilità dei presupposti (es. identità della prestazione e dei requisiti temporali), piuttosto che soltanto la qualificazione contrattuale della prestazione come "stagionale".
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