Cassazione Civile, Sentenza n. 31343/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bianca ha chiesto risarcimento per la illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato (circa 13 anni a partire dall'a.s. 1997/1998). Il Tribunale di Spoleto le aveva riconosciuto un indennizzo pari a 12 mensilità; la Corte d'Appello di Perugia ha confermato. Il Ministero ha impugnato in Cassazione sostenendo, in sintesi: (i) che la procedura straordinaria di immissione in ruolo prevista dall'art. 1-bis del d.l. n.126/2019 (attuata con D.M. n.9/2024) fosse misura idonea a "sanare" l'illecito perché offriva concrete chances di stabilizzazione; (ii) che dovesse trovare applicazione il termine quinquennale di prescrizione; (iii) che, per l'operare di previsioni collettive, l'indennità doveva essere ridotta ai sensi dell'art. 28, co.2, d.lgs. n.81/2015.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha confermato che la procedura straordinaria prevista dall'art. 1-bis e attuata con D.M. n.9/2024 non ha carattere automatico ma è selettiva (prova orale didattico-metodologica, valutazione titoli, prove di lingua/uso tecnologie) e dunque non è idonea a cancellare l'illecito da reiterazione di contratti a termine: costituisce una "chance" di stabilizzazione e non una riparazione. Ha inoltre ribadito che il termine di prescrizione per il danno eurounitario è decennale e decorre dall'ultimo contratto a termine. Ha altresì ritenuto inapplicabile la riduzione dell'indennità prevista dall'art. 28, co.2, d.lgs. n.81/2015, poiché manca il presupposto dell'assunzione realizzata tramite graduatorie/automatismi collettivi non selettivi. Pertanto la sentenza di merito che aveva corrisposto 12 mensilità resta confermata; spese a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Direttiva 1999/70/CE (Accordo quadro), clausola 5
clausola 5 Accordo quadro
La clausola richiede che le misure volte a sanare l'abuso nei rapporti a termine rimuovano effettivamente le conseguenze della violazione; misure che offrano solo una mera "chance" non sono adeguate a tale finalità.
D.lgs. n.165 del 2001, art. 36, co. 5 (modificato)
Richiamata come riferimento normativo sul parametro liquidatorio del danno eurounitario (indennità), con la precisazione che modifiche successive (d.l. n.131/2024) hanno fissato un intervallo per l'indennità (min 4 - max 24 mensilità) ma questo non muta il criterio secondo cui la stabilizzazione deve essere realmente sanante.
D.l. n.126/2019, art. 1-bis
La norma prevede una procedura straordinaria/riservata per l'immissione in ruolo dei docenti di religione; la Corte ha ritenuto che, come attuata con D.M. n.9/2024, essa sia selettiva e dunque non idonea a cancellare l'illecito derivante dalla reiterazione dei contratti.
D.M. n.9 del 2024
Il decreto ha disciplinato la procedura straordinaria includendo prova orale didattico-metodologica, valutazione dei titoli e prove di lingua/tecnologie; tali elementi evidenziano il carattere selettivo della procedura, escludendo l'automatismo sanante.
D.lgs. n.81 del 2015, art. 28, co. 2
Prevede la riduzione alla metà del limite massimo dell'indennità quando risultano contratti collettivi che prevedono assunzioni tramite specifiche graduatorie. La Corte ha ritenuto che tale riduzione non si applica se la stabilizzazione avviene attraverso procedure selettive e valutative anziché mediante automatismi/graduatorie.
Legge n.186 del 2003, artt. 2 e 3
Definiscono il sistema di inquadramento degli insegnanti di religione (quota di organico di docenti di ruolo e quota annuale non di ruolo) e le regole sui contratti annuali; utili per valutare la natura strutturale del rapporto e la sua precarietà.
CCNL scuola 1994/1997, art. 47, co. 6 e 7; art. 66, co. 7
art. 47 co.6-7; art. 66 co.7
Richiamati per evidenziare la disciplina contrattuale che prevedeva il rinnovo automatico dei contratti annuali e la rilevanza delle graduatorie nel sistema di reclutamento; la Corte ne trae elementi per valutare la tutela dei precari.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione (es. Sanchez Ruiz C-103/18 e C-429/18; Cass. 14815/2021; Cass. 18698/2022; Cass. SS.UU. 5072/2016; Cass. 22552/2016)
sentenze citate nella motivazione
Giurisprudenza interpretata nel senso che le procedure riservate o concorsi selettivi che richiedono valutazioni di merito non possono essere considerate misure sananti dell'abuso: esse offrono solo una chance di stabilizzazione. Solo procedure con automatismi o regole di priorità che assicurino "ex ante" ragionevole certezza di stabilizzazione possono avere efficacia riparatoria.
Massime di principio
- Una procedura di immissione in ruolo "sanante" deve offrire una ragionevole certezza di stabilizzazione "ex ante": automatismi o meccanismi di priorità/graduatorie ad esaurimento sono idonei; procedure che prevedono valutazioni selettive (prove orali, valutazione titoli, prove di lingua) non lo sono e costituiscono solo una "chance" di assunzione.
- Il diritto al ristoro per illegittima reiterazione di contratti a termine (danno eurounitario da precarizzazione) si prescrive in dieci anni e il termine decorre dall'ultimo contratto a tempo determinato.
- La riduzione dell'indennità prevista dall'art. 28, co.2, d.lgs. n.81/2015 si applica solo se l'assunzione è prevista per effetto di contratti collettivi mediante meccanismi oggettivi di graduatoria/automatismo; in presenza di selezione valutativa la riduzione non è applicabile.
- La quantificazione del ristoro spetta al giudice del merito che valuta la durata del rapporto, la gravità della violazione e le dimensioni del datore di lavoro; la Corte di legittimità sindaca la corretta applicazione dei principi più che la discrezionalità valutativa.
- L'immissione in ruolo connessa agli abusi può sanare l'illecito solo se l'assunzione è conseguenza diretta, certa e non meramente probabilistica della successione di contratti; il collocamento in graduatoria o la partecipazione a procedura ancora incompiuta non bastano.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 1 dic 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 31339/2025 del 01/12/2025
- Sentenza lavoro · 1 dic 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 31341/2025 del 01/12/2025
- Sentenza lavoro · 1 dic 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 31342/2025 del 01/12/2025
- Sentenza lavoro · 30 nov 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 31207/2025 del 30/11/2025
- Sentenza lavoro · 30 nov 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 31210/2025 del 30/11/2025
- Sentenza lavoro · 2 dic 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 31427/2025 del 02/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →