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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 31427/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava che, in caso di cambio appalto, la ditta subentrante Multy Services avrebbe dovuto assumerlo ai sensi dell'art. 6 del CCNL FISE Assoambiente (clausola sociale) in quanto aveva prestato servizio nel cantiere coinvolto. Denunciava inoltre profili costituzionali (artt. 24 e 111 Cost.) sostenendo che il comportamento illegittimo della subentrante precedente (Alba Paciello) avrebbe potuto pregiudicare il suo diritto all'assunzione anche rispetto alle successive aggiudicatarie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il diritto all'assunzione previsto dall'art. 6 del CCNL opera solo se il lavoratore risultava "in forza" presso l'impresa uscente nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione dell'appalto; nel caso di specie tale requisito non ricorreva rispetto a Multy Services, per cui non sussisteva il diritto all'assunzione nei suoi confronti. La Corte ha inoltre ritenuto infondate le censure costituzionali e ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e di un ulteriore contributo unificato, confermando l'orientamento della giurisprudenza che attribuisce l'onere probatorio al lavoratore.

Norme richiamate

  • art. 6 CCNL FISE Assoambiente 21.3.2012

    L'impresa subentrante assume ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato ... addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto / affidamento che risulti in forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione in appalto / affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto

    La clausola sociale riconosce il diritto all'assunzione solo se il lavoratore risultava effettivamente in forza nell'azienda uscente nel periodo dei 240 giorni antecedenti il cambio appalto; tale requisito è essenziale e l'onere probatorio grava sul lavoratore

  • art. 2 CCNL 6.12.2016

    Prevede specifiche deroghe per determinate categorie (es. lavoratori in aspettativa non retribuita, fruitori di congedo straordinario) che possono mantenere il diritto all'assunzione anche se non attualmente in servizio; tali deroghe sono tassative e non incidono sulla regola generale dei 240 giorni

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Censure costituzionali sollevate dal ricorrente per violazione del diritto di difesa e del giusto processo; la Corte ha ritenuto che l'applicazione letterale e sistematica della clausola contrattuale non integri violazione costituzionale

  • art. 360 c.p.c. (n. 3)

    Norma del rito di cassazione invocata dal ricorrente per vizio di motivazione e falsa applicazione della norma collettiva; la Corte ha ritenuto i motivi infondati

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Prevede l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento

Massime di principio

  • Il diritto alla continuità occupazionale in caso di cambio appalto previsto dal CCNL si concreta solo se il lavoratore era "in forza" presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni antecedenti l'inizio della nuova gestione: è requisito essenziale e non presunto
  • L'onere della prova circa la effettiva presenza in servizio nei 240 giorni spetta al lavoratore che agisce per ottenere l'assunzione
  • Le deroghe al requisito dei 240 giorni previste da successivi rinnovi contrattuali (es. CCNL 2016) sono tassative e limitate a categorie individuate; non si estendono automaticamente ad altri casi
  • Il comportamento illecito o omissione della prima subentrante non comporta automaticamente l'obbligo di assunzione da parte di eventuali subentranti successivi, salvo che sussistano i requisiti previsti dal contratto collettivo rispetto al singolo subentro
  • In mancanza del requisito contrattuale l'azione può dar luogo a un risarcimento per il periodo di inerzia solo nei confronti del soggetto che ha effettivamente omesso l'assunzione e nei limiti dimostrati, ma non impone l'assunzione ad altri operatori non tenuti dal CCNL
  • Per casi analoghi raccogliere fin da subito documentazione probatoria (cedolini, presenze, contratti, buste paga, comunicazioni aziendali) che dimostri la presenza in servizio nei 240 giorni precedenti il cambio appalto

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