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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24709/2023 del 17/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'annullamento, da parte dell'amministrazione, dell'autorizzazione che consentiva alla società contribuente di fruire dell'agevolazione prevista dal punto 9 della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/1995 per un escavatore impiegato in un sito di lavoro. La contribuente ha impugnato il provvedimento sostenendo, in sintesi, che l'atto fosse illegittimo per violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, perché il contraddittorio endoprocedimentale non si sarebbe svolto a conclusione dell'attività ispettiva, e che l'amministrazione avesse errato anche nel ritenere indebita l'agevolazione, avendo la CTR fondato la decisione su una pretesa incompatibilità tra due richieste di agevolazione riferite allo stesso terreno presentate da soggetti diversi, invece che sull'accertata carenza dei presupposti soggettivi della contribuente. Con il primo motivo di ricorso la società ha dedotto violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c., censurando la ricostruzione probatoria e la motivazione della CTR.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che, trattandosi di verifica 'a tavolino' relativa a tributi non armonizzati, non sussisteva un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale tale da rendere invalido l'atto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la doglianza non riguardava un vero errore sul riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., ma mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, preclusa in sede di legittimità. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000 n. 212

    "a conclusione dell'attività ispettiva"

    la norma sul contraddittorio endoprocedimentale opera nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente; non è estensibile, secondo la Corte, alle verifiche 'a tavolino' relative a tributi non armonizzati.

  • art. 2697 c.c.

    la sua violazione è censurabile in cassazione solo se il giudice abbia erroneamente distribuito l'onere della prova tra le parti; non quando la doglianza attiene, in realtà, alla valutazione delle prove e dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro invocato per la violazione di legge, ma non consente di mascherare sotto tale veste una critica alla ricostruzione fattuale del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    non consente una nuova rivalutazione del materiale probatorio o del convincimento del giudice di merito, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    la Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata, mantenendone fermo il dispositivo se il risultato giuridico è comunque corretto.

  • art. 116 c.p.c.

    la censura non può risolversi nella contestazione del convincimento formato dal giudice di merito in base alla valutazione delle prove.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, il contraddittorio endoprocedimentale non è sempre dovuto in via generale: per i tributi non armonizzati esso sussiste solo nei casi espressamente previsti dalla legge nazionale.
  • L'obbligo di contraddittorio previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente riguarda le verifiche svolte nei locali del contribuente; non si estende automaticamente alle verifiche documentali o 'a tavolino'.
  • La violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta l'invalidità dell'atto solo quando il vizio sia effettivamente configurabile secondo il tipo di controllo svolto e la disciplina applicabile.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia attribuito l'onere della prova alla parte sbagliata; se la censura investe l'apprezzamento delle prove o la ricostruzione dei fatti, il motivo è inammissibile o comunque non fondato nei limiti del n. 3 dell'art. 360 c.p.c.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o sostituire il proprio apprezzamento a quello compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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