Cassazione Civile, Ordinanza n. 24055/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ausiliario del giudice)
La controversia
La controversia nasce da un decreto del tribunale che aveva liquidato il compenso dovuto a un consulente tecnico d'ufficio per l'attività svolta in un giudizio civile. Contro quel decreto avevano proposto opposizione l'Agenzia del Demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002. Il tribunale aveva accolto solo parzialmente l'opposizione, rideterminando al ribasso il compenso. Il consulente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha censurato l'interpretazione del tribunale secondo cui, dopo la sentenza interpretativa di rigetto n. 106/2016 della Corte costituzionale, l'opposizione al decreto di liquidazione sarebbe stata soggetta a una sorta di termine non chiaramente applicato dal giudice, e comunque il tribunale avrebbe erroneamente rimesso in termini l'opponente; con il secondo e il terzo motivo ha contestato, in sostanza, ulteriori profili della liquidazione del compenso e delle spese, ma tali censure sono rimaste assorbite dall'accoglimento del primo motivo. Il ricorrente sosteneva che l'opposizione fosse tardiva, perché il termine applicabile era di trenta giorni dalla comunicazione del decreto, e che non vi fosse spazio per una rimessione in termini basata su un preteso vuoto normativo o su un errore interpretativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'opposizione al decreto di liquidazione delle spettanze dell'ausiliario del giudice dovesse essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, per effetto del rinvio all'art. 702-quater c.p.c. operato dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011. Poiché nel caso concreto l'opposizione era stata depositata oltre tale termine, il tribunale non avrebbe potuto considerarla tempestiva né rimettere in termini l'opponente, giacché l'errore interpretativo della disciplina processuale non integra causa non imputabile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio, perché il giudizio di opposizione non poteva proseguire. La Corte ha confermato la compensazione delle spese del giudizio di opposizione, per la novità della questione, e ha condannato l'Agenzia del Demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di cassazione, compensandole invece nei confronti degli altri intimati e del Comune resistente.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
"avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato (...) il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione"
nel testo risultante dalle modifiche del d.lgs. n. 150 del 2011, l'opposizione al decreto di liquidazione resta esperibile, ma va coordinata con il rito sommario di cognizione e con il relativo termine per impugnare.
art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011
"le controversie previste dall'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione"
il rinvio al rito sommario implica l'applicazione della disciplina del termine di impugnazione prevista per quel rito, quindi il termine di trenta giorni per proporre opposizione.
"entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione"
il termine di trenta giorni previsto per l'appello nel procedimento sommario di cognizione è ritenuto applicabile, per omogeneità del rito, anche all'opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spese di giustizia.
la rimessione in termini presuppone una decadenza dovuta a causa non imputabile e non può essere giustificata da un mero errore di diritto nell'interpretazione della disciplina processuale.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
poiché il giudizio di opposizione non poteva proseguire, la cassazione è stata pronunciata senza rinvio.
richiamato per escludere che il giudice possa decidere secondo equità fuori dei casi consentiti; l'argomento del tribunale sulla rimessione in termini è stato criticato dal ricorrente sotto questo profilo.
Massime di principio
- L'opposizione al decreto di liquidazione del compenso dovuto all'ausiliario del giudice, quando sia disciplinata dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, desunto per rinvio dall'art. 702-quater c.p.c.
- La sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale vincola il giudice comune nel senso di precludere l'adozione dell'interpretazione espressamente disattesa dal giudice delle leggi; se il giudice non condivide l'interpretazione adeguatrice, deve eventualmente rimettere nuovamente la questione di legittimità costituzionale, non sostituire ad essa una diversa lettura incompatibile.
- La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. richiede una causa non imputabile alla parte, cioè un impedimento esterno, assoluto e non superabile con la normale diligenza; non è sufficiente l'errore di diritto nella lettura della norma processuale.
- Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione, una volta accertata la tardività dell'impugnazione, il processo non può proseguire e la cassazione può essere pronunciata senza rinvio.
- La semplice novità o difficoltà interpretativa della disciplina processuale non consente di sanare la decadenza mediante rimessione in termini quando la parte abbia compiuto una scelta difensiva rivelatasi errata.
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