Cassazione Civile, Ordinanza n. 25706/2023 del 04/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società agricola e il suo originario titolare avevano agito contro un istituto di credito per ottenere la rideterminazione dei saldi di tre rapporti di conto corrente, con restituzione di somme asseritamente addebitate indebitamente a titolo di interessi, capitalizzazione, commissioni di massimo scoperto e spese, oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva in parte riformato la decisione, rideterminando i saldi di due conti e revocando una condanna restitutoria. In cassazione i ricorrenti hanno articolato sette motivi, lamentando in sintesi: ultrapetizione e violazione del contraddittorio per una riqualificazione officiosa del rapporto; omessa pronuncia ed errata qualificazione di un documento come ricognizione di debito; violazione dell'onere della prova e motivazione contraddittoria sulla mancanza dei contratti e sulla pattuizione di CMS; errori nel metodo di ricalcolo dei conti, nell'utilizzo degli estratti conto disponibili e nell'accoglimento di eccezioni asseritamente nuove; erronea qualificazione dell'istanza di esibizione ex art. 119 TUB come ex art. 210 c.p.c. e declaratoria di decadenza; ulteriore accoglimento di eccezione nuova in appello; totale difetto di motivazione su un capo di domanda e applicazione incoerente del criterio di ricalcolo a un secondo conto. Nel giudizio di legittimità la banca ha eccepito anche l'intervenuta scissione parziale con trasferimento di posizioni ad AMCO; la Corte ha però dichiarato inammissibile l'intervento di AMCO, ritenendo che, in presenza della costituzione della dante causa e delle sue deduzioni sulla permanenza di talune passività, non vi fosse spazio per l'intervento del successore nel giudizio di cassazione. Quanto al ricorso, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché l'esposizione dei fatti era troppo sintetica e generica, non consentendo di comprendere compiutamente la materia del contendere, e perché i motivi cumulavano in modo indistinto più censure eterogenee, rendendole non separabili e non scrutinabili autonomamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intervento di AMCO, compensando integralmente le spese tra AMCO e le altre parti; ha poi dichiarato inammissibile il ricorso principale proposto dalla società correntista e dagli eredi dell'originario intestatario dei rapporti, condannandoli in solido al pagamento delle spese in favore della banca resistente e disponendo altresì il raddoppio del contributo unificato se dovuto. La decisione di merito della Corte d'appello è quindi rimasta ferma, senza esame nel merito dei motivi di ricorso, per violazione dei requisiti di specificità e intelligibilità del ricorso per cassazione e per la cumulazione di censure plurime in singoli motivi non autonomamente distinguibili.
Norme richiamate
richiamato come parametro per le doglianze di ultrapetizione e omessa pronuncia, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità senza esame nel merito
invocato dai ricorrenti in relazione all'asserita ultrapetizione e al giudicato interno
richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura di ultrapetizione
invocato nei motivi di ricorso sulla qualificazione di un documento come ricognizione di debito
invocato nei motivi di ricorso sulla qualificazione di un documento come ricognizione di debito
richiamati dai ricorrenti in tema di interpretazione letterale e complessiva del documento
richiamato nei motivi come parametro sul contraddittorio e sulle preclusioni istruttorie
richiamato come norma sull'onere della prova in relazione alla documentazione contrattuale e agli estratti conto
art. 24 Cost.
richiamato dai ricorrenti e dalla Corte in relazione al diritto di difesa e alla intelligibilità del ricorso
art. 111 Cost.
richiamato dai ricorrenti e dalla Corte quale parametro del giusto processo e della motivazione
richiamato nei motivi in tema di valutazione delle prove e dei documenti
richiamato per la qualificazione dell'istanza di esibizione documentale
richiamato per l'istanza di esibizione degli estratti conto da parte del cliente
invocato per dedurre la tardività di eccezioni nuove in appello
richiamato per la censura di mancanza di motivazione
richiamato in tema di cessione in blocco di rapporti bancari e legittimazione del cessionario/successore
richiamato per la successione a titolo particolare nel diritto controverso e per la legittimazione all'intervento
la Corte lo applica rigidamente, affermando che il ricorso deve contenere una chiara e completa esposizione dei fatti di causa e delle ragioni delle censure
richiamato quale catalogo dei vizi denunciabili, ma le censure sono state ritenute formulate in modo inammissibile
richiamato per il deposito della memoria difensiva in camera di consiglio
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto del presupposto del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti di causa deve essere completa quanto basta a rendere comprensibili oggetto della controversia, domande, difese e decisione impugnata, senza richiedere al giudice di legittimità una ricostruzione autonoma degli atti di merito.
- È inammissibile il ricorso che cumuli, in un unico motivo, censure eterogenee non chiaramente separabili tra loro, perché la Corte di cassazione non può essere chiamata a individuare e scomporre d'ufficio i diversi profili di doglianza.
- In presenza di successione a titolo particolare in un rapporto controverso, l'intervento del successore in cassazione non è normalmente ammesso; tuttavia la partecipazione può essere riconosciuta solo quando l'esclusione determinerebbe una concreta lesione del diritto di difesa, evenienza che non ricorre se il dante causa è presente e tutela la propria posizione processuale.
- La parte che deduce la propria legittimazione in base a una cessione in blocco di rapporti bancari deve allegare e provare l'inclusione del rapporto specifico nell'operazione, salvo riconoscimento della controparte; la prova può risultare anche dalle allegazioni non contestate della cedente e dall'indicazione degli estremi dell'atto di cessione.
- L'istanza di esibizione documentale e le doglianze sulla ricostruzione dei saldi di conto corrente richiedono una formulazione precisa e autosufficiente, poiché in cassazione non è consentito devolvere questioni non chiaramente ricostruibili dal ricorso.
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