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Sentenza

Sentenza del 13/05/2022 n. 15432 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Ricorso per cassazione basato su unico motivo articolato in più profili: si denunciava la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 (artt. 26, 27, 28, 46), dell'art. 101 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per aver la CTR confermato un decreto del Presidente della CTP che dichiarava l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese, in quanto l'amministrazione aveva annullato in autotutela l'avviso di accertamento oggetto del ricorso. La ricorrente deduceva la nullità del decreto presidenziale per violazione del contraddittorio e sosteneva che, trovandosi ormai instaurata la fase di trattazione e costituita la parte resistente, la competenza a decidere l'estinzione spettasse al Collegio e non al Presidente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento abbia eliminato integralmente l'interesse della società a proseguire il giudizio. Ha osservato che l'estinzione per cessazione della materia del contendere può essere dichiarata con decreto del Presidente ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992 e che il rimedio del reclamo al Collegio (art. 28) garantisce la possibilità di contraddittorio e di impugnazione del provvedimento presidenziale. In relazione alle spese, è stata confermata la possibilità per il giudice tributario di disporre la compensazione delle spese di lite dopo valutazione complessiva della lite. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 46

    1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. 2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell'art. 28.

    L'annullamento o la rimozione dell'atto impugnato determina, se soddisfa integralmente la domanda del ricorrente, la cessazione della materia del contendere; tale cessazione può essere dichiarata con decreto del Presidente e il provvedimento è soggetto a reclamo al Collegio.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 46 comma 3 (menzionato)

    Testo menzionato nella sentenza relativo alla disciplina delle spese prima e dopo la modifica del D.Lgs. 24/9/2015, n.156

    La disciplina delle spese per i giudizi estinti è stata modificata: la versione antecedente prevedeva l'automatica imputazione delle spese alla parte che le aveva anticipate; la modifica normativa ha ridotto l'automatismo, consentendo valutazioni diverse da parte del giudice.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - artt. 26, 27, 28

    Art.27 e art.28 disciplinano rispettivamente i poteri del Presidente e il rimedio del reclamo contro il provvedimento presidenziale; la Corte ha ritenuto che il rimedio del reclamo garantisca il contraddittorio e la possibilità di impugnare l'ordinanza presidenziale.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 60

    Norma richiamata con riferimento alla modalità di notificazione (deposito presso la casa comunale) contestata dalla ricorrente come inesistente; la vicenda fattuale include la notifica ai sensi di tale articolo.

  • Art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere il diritto al giusto processo e alla decisione collegiale quando è instaurato il contraddittorio; la Corte ha ritenuto che tali principi non impediscono l'intervento presidenziale previsto dall'art.46 né la reclamabilità che assicura il contraddittorio.

  • Art. 92 comma 2 c.p.c. (giurisprudenza citata)

    Richiamato in dottrina/giurisprudenza per giustificare deroghe al principio della soccombenza in tema di liquidazione spese; la Corte richiama la possibilità di compensazione delle spese sulla base di valutazione complessiva.

Massime di principio

  • L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere se la rimozione dell'atto soddisfa integralmente la domanda del ricorrente; in tal caso il processo perde contenuto utile e può essere estinto d'ufficio in qualsiasi stato e grado.
  • L'estinzione per cessazione della materia del contendere può essere dichiarata con decreto del Presidente della Commissione (art. 46 D.Lgs. 546/1992) e tale decreto è reclamabile al Collegio ai sensi dell'art. 28: il reclamo costituisce lo strumento che assicura il contraddittorio e la revisione del provvedimento presidenziale.
  • La presenza di contraddittorio già instaurato non esclude la legittimità dell'intervento presidenziale previsto dall'art. 46; l'eventuale violazione può essere rimossa con il reclamo e con la successiva decisione collegiale.
  • La compensazione delle spese di lite non è automaticamente 'ope legis' in tutti i casi di estinzione del giudizio: il giudice tributario può disporre la compensazione dopo una valutazione complessiva della lite, tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
  • Se la modifica giuridica sopravvenuta non soddisfa integralmente la domanda (es. richieste di rimborso), la cessazione della materia del contendere non si verifica e il processo prosegue; va sempre verificata la corrispondenza fra oggetto della domanda e effetto dell'atto rimosso.
  • La sopravvenuta carenza di interesse è rilevabile d'ufficio e comporta l'inammissibilità o l'estinzione dei gradi successivi del giudizio; chi agisce deve valutare se il nuovo atto o la rimozione hanno lasciato residua utilità del giudizio.

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