Sentenza del 13/05/2022 n. 594 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Violazioni doganali immissione in commercio - Omessa dichiarazione orologio nuovo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Omessa dichiarazione all'importazione di un orologio nuovo (marca B., modello DIAGONO MAGNESIUM) acquistato in Svizzera e trovato nel bagaglio del viaggiatore durante controllo alla frontiera. L'orologio, fatturato CHF 1.050 (circa €925,76), era munito di garanzia, cartellini e confezione e non rientrava nelle franchigie per bagagli personali; l'Ufficio doganale contestò la violazione per immissione in consumo senza dichiarazione ex art. 36 c.5 DPR 43/1973 TULD e procedette al sequestro amministrativo. Il contribuente sosteneva che il bene era in transito verso gli USA (prova: biglietto aereo, residenza e lavoro negli USA, fattura e documenti di acquisto) e che rientrava nella disciplina sui bagagli personali.
La decisione
La Commissione d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Dogane riformando la sentenza di primo grado che aveva dato ragione al contribuente. Il giudice d'appello ha ritenuto che: il bene era nuovo e di carattere commerciale (cartellini, garanzia, fattura); il valore eccedeva la franchigia prevista per i bagagli personali (300 euro, o 430 per arrivi aerei/marittimi); l'omessa dichiarazione attiva la presunzione iuris tantum di immissione in consumo ex art. 36 c.5 DPR 43/1973; la documentazione prodotta dal ricorrente (prenotazione di volo 12 giorni dopo il controllo, fattura e prova di rientro negli USA) non era prova diretta che il bene fosse stato effettivamente riesportato o che fosse destinato esclusivamente all'uso personale fuori UE; il contribuente non aveva seguito la procedura per ammissione temporanea/transito (artt. 77 e 79 CDU) né presentato la dichiarazione di riesportazione/uscita richiesta per vincere la presunzione. Pertanto il sequestro e la contestazione doganale sono stati ritenuti legittimi. L'appello incidentale del contribuente (eccezioni di sproporzione e violazione di correttezza procedimentale) è stato respinto e le spese compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 43/1973 (TULD)
art. 36 comma 5; art. 282; art. 295-bis
Art. 36 c.5: omessa dichiarazione doganale comporta presunzione iuris tantum di immissione in consumo; art. 282/295-bis giustificano contestazione e sanzione amministrativa per la violazione accertata.
Regolamento CE 1186/2009
Stabilisce l'esenzione dai diritti doganali per beni nei bagagli personali a condizione che siano occasionali, destinati a uso personale/familiare e che il loro valore non superi la franchigia prevista; la sentenza applica tale limite quantitativo (300/430 €) per escludere l'esenzione.
Regolamento Delegato (UE) 2446/2015
Art.104: non è richiesta dichiarazione sommaria per merci nei bagagli personali, ma va letta insieme all'art.41 del Reg. 1186/2009 (limiti e condizioni); art.135: la dichiarazione per l'immissione in libera pratica può essere verbale per merci prive di carattere commerciale — nel caso un bene nuovo con cartellini viene invece qualificato commerciale.
Regole del Codice Doganale dell'Unione (CDU)
Prevedono la procedura per ammissione temporanea/transito e la possibilità di ottenere autorizzazioni e garanzie per introdurre beni in sospensione di diritti; la sentenza afferma che il viaggiatore avrebbe dovuto utilizzare tali procedure per dimostrare l'intento di riesportare il bene.
D.M. 32/2009
franchigie per bagagli personali
Fissa la soglia di esenzione (300 € generale, 430 € per arrivo via aereo/mare) usata dal giudice per escludere l'applicabilità dell'esenzione al caso concreto.
Norme operative per i controlli
Consentono alla Guardia di Finanza ed agli operatori di effettuare controlli e ispezioni sui bagagli ai fini doganali; qui hanno giustificato il controllo e il successivo sequestro.
Massime di principio
- L'omessa dichiarazione di merci provenienti da paesi extra-UE in genere attiva la presunzione legale di immissione in consumo (art.36 c.5 DPR 43/1973): il contribuente deve fornire prova diretta e convincente della destinazione all'estero per superarla.
- Le esenzioni per bagagli personali si applicano solo se ricorrono tutte le condizioni previste (carattere occasionale, uso personale/familiare, valore entro le franchigie previste dal DM 32/2009). Beni nuovi, muniti di cartellini/garanzia e di elevato valore sono facilmente qualificabili come commerciali e non rientrano nell'esenzione.
- Per considerare un bene 'in transito' rispetto al territorio doganale UE è necessario fornire prova della successiva esportazione: dichiarazioni doganali/richieste di ammissione temporanea o documentazione di riesportazione (artt. 77/79 CDU) sono i mezzi appropriati.
- Se si acquista merci extra-UE e si intende solo attraversare il territorio UE per portarle fuori, è prudente dichiarare il bene alle autorità al primo controllo e/o seguire la procedura per ammissione temporanea, fornendo biglietti di viaggio, documenti di sdoganamento e garanzie richieste; l'assenza di tali adempimenti indebolisce significativamente la difesa in sede contenziosa.
- La presenza di fatture, confezione integra, cartellini e garanzia è indizio forte del carattere commerciale del bene e può far ricadere l'onere probatorio sul viaggiatore; il semplice fatto di essere residente all'estero o di avere un volo di ritorno non è di per sé prova sufficiente della riesportazione.
- Argomentazioni sulla sproporzione della misura cautelare (sequestro) rispetto all'entità dell'imposta contestata possono essere difficili da far valere se il sequestro è finalizzato a garantire il credito erariale e trova copertura normativa.
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