Sentenza del 13/05/2022 n. 89 - Comm. Trib. Prov. Oristano
Processo Tributario - Termine per il ricorso - Tributi locali - Accertamento con adesione - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso contestava un avviso di accertamento relativo a tributi locali. Il tema centrale riguardava il termine per proporre il ricorso (sessanta giorni dalla notifica) e la possibile sospensione di tale termine per effetto della presentazione di un'istanza di accertamento con adesione. Si è discusso se per i tributi locali fosse applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione e, conseguentemente, se il termine ordinatorio di sessanta giorni potesse essere sospeso per novanta giorni.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che il ricorso doveva essere proposto, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avviso (escludendo dal computo il giorno di ricezione e comprendendo il sessantesimo giorno fino alla mezzanotte secondo le ordinarie regole del codice civile). Inoltre, in assenza di una specifica scelta dell'Ente attuata mediante apposito regolamento comunale, per i tributi locali non è applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione; ne consegue che non opera il termine di sospensione di novanta giorni derivante dalla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile rispetto alle eccezioni di termine.
Norme richiamate
Regole sul computo dei termini - Codice Civile
Applicazione delle ordinarie regole civili: si esclude dal computo il giorno di notifica e si comprende l'ultimo giorno fino alla mezzanotte.
Normativa processuale tributaria / termini per il ricorso (regime generale per tributi locali)
Il termine per proporre il ricorso contro avvisi di accertamento in materia di tributi locali è perentorio e fissato in sessanta giorni dalla notifica; il mancato rispetto comporta decadenza/inammissibilità.
Istituto dell'accertamento con adesione e disciplina applicabile ai tributi locali
L'accertamento con adesione, se non espressamente introdotto dall'Ente tramite regolamento comunale, non trova applicazione nei tributi locali; quindi non può produrre la sospensione di termini (es. 90 giorni) prevista per l'adesione nelle materie in cui tale istituto è regolato.
Massime di principio
- Il ricorso contro un avviso di accertamento per tributi locali va presentato entro 60 giorni dalla notifica: il calcolo esclude il giorno della notifica e comprende il sessantesimo fino alla mezzanotte.
- L'accertamento con adesione non si applica automaticamente ai tributi locali: occorre che l'Ente lo introduca espressamente tramite apposito regolamento comunale.
- La presentazione di una istanza di accertamento con adesione non sospende i termini per proporre ricorso se l'Ente non ha adottato il relativo regolamento: pertanto non può essere usata come escamotage per ottenere proroghe dei termini.
- Prima di proporre ricorso o prima di fare istanze volte a sospendere termini, verificare sempre il regolamento comunale e la disciplina locale applicabile; in mancanza, agire tempestivamente entro i 60 giorni.
- In caso di dubbio sulla decorrenza o sulla possibilità di sospensione del termine, è consigliabile depositare il ricorso prima della scadenza e parallelamente chiedere all'Ente chiarimenti/attuazione del regolamento per non incorrere in decadenza.
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