Sentenza del 13/05/2022 n. 14433 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione in Cassazione per violazione e falsa applicazione delle norme sul computo e sulla sospensione dei termini: dedotta errata interpretazione e applicazione dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 218/1997 (sospensione di 90 giorni per l'accertamento con adesione), dell'art. 21 del D.Lgs. 546/1992 (termine di 60 giorni per proporre ricorso) e dell'art. 155 c.p.c. (proroga se il termine cade in giorno festivo). L'Agenzia sosteneva che la CTR avesse erroneamente ritenuto che, cadendo il 90° giorno di sospensione in giorno festivo, detto termine si prorogasse al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell'art. 155 c.p.c., con conseguente decorrenza del residuo termine successivamente; per l'Agenzia invece la sospensione ex art. 6 non ha natura processuale che giustifichi l'applicazione dell'art. 155 per prorogare il termine finale, sicché il ricorso della società (depositato il 15/01/2011) era tardivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia: ha ritenuto che il periodo di sospensione previsto dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 218/1997 debba essere riferito al procedimento amministrativo dell'accertamento con adesione e non abbia la natura di termine processuale suscettibile di proroga automatica ai sensi dell'art. 155 c.p.c. quando l'ultimo giorno cada in giorno festivo. Ne consegue che il novantesimo giorno non si proroga al giorno lavorativo successivo; calcolati i termini (60 + 46 + 90 = 165 giorni) il termine per proporre ricorso è scaduto il 14 gennaio 2011 e il ricorso presentato il 15 gennaio 2011 è tardivo. Sentenza impugnata cassata senza rinvio. Spese del gravame compensate in sede di merito; la società condannata al pagamento delle spese di Cassazione a favore dell'Agenzia (Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito).
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21
Fissa il termine ordinario di 60 giorni per proporre ricorso avverso gli atti impositivi; va computato secondo numeratio dierum insieme agli altri termini sospesi o feriali.
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, comma 3
"il termine per l'impugnazione indicato al comma 2 e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60, comma 1, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente; ... L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza del D.Lgs. n. 218 del 1997."
La Corte interpreta questo periodo di 90 giorni come sospensione riconducibile al procedimento amministrativo dell'accertamento con adesione (spatium deliberandi) e non come un termine processuale finale la cui scadenza, se coincidente con giorno festivo, si estenda automaticamente ai sensi dell'art. 155 c.p.c.
Legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1
Stabilisce la sospensione feriale dei termini (46 giorni) e la regola che, se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio si differisce alla fine di detto periodo; la Corte conferma che tale regola è compatibile con il conteggio ex numeratio dierum.
Art. 155 c.p.c.
Norma che dispone la proroga dei termini processuali quando la scadenza cade in giorno festivo: la Corte ribadisce che si applica ai termini processuali finali che determinano l'acquisto o la perdita di un diritto o la decadenza dall'esercizio di una facoltà, ma non si applica alla conclusione del periodo di sospensione amministrativa previsto dall'art. 6 D.Lgs. 218/1997.
Art. 2963 c.c., comma 3
Richiamato come principio generale (analogo a art. 155 c.p.c.) sulla proroga delle scadenze che cadono in giorno festivo; la Corte ne conferma l'applicabilità ordinaria ma distingue i casi in cui la norma trova applicazione reale rispetto alla sospensione amministrativa.
Massime di principio
- La sospensione di 90 giorni prevista dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 218/1997 è riconducibile al procedimento amministrativo dell'accertamento con adesione e non assume automaticamente la natura di termine processuale finale; perciò la sua scadenza non si proroga al primo giorno lavorativo successivo se cade in giorno festivo.
- L'art. 155 c.p.c. (e l'art. 2963 c.c.) trovano applicazione per prorogare i termini quando si tratta di termini processuali o termini la cui scadenza comporta acquisto/perdita di diritti o decadenze; non sono invece applicabili per trasformare la fine di una sospensione amministrativa in un nuovo 'termine finale' prorogabile.
- Nella computazione complessiva dei termini si devono sommare i diversi periodi previsti (es. termine per proporre ricorso + sospensione feriale + sospensione per adesione) secondo il principio della numeratio dierum, tenendo conto che il dies a quo non si computa e che le eccezioni di proroga richiedono una concreta natura di termine finale.
- Se si è in dubbio sul carattere processuale o amministrativo di un periodo di sospensione, occorre valutare la finalità della norma: se è finalizzata a garantire uno spatium deliberandi per una procedura amministrativa, la sua scadenza non va automaticamente trattata come termine processuale prorogabile per festività.
- In casi simili, per evitare rischi di decadenza, il contribuente dovrebbe proporre tempestivamente l'impugnazione oppure chiarire e, se possibile, concordare con l'Amministrazione modalità o termini alternativi per non incorrere in tardività.
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