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Sentenza

Sentenza del 13/05/2022 n. 643 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugna la cartella di pagamento, il ruolo e l'avviso di accertamento ICI 2010 contestando: 1) la nullità/inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento effettuata via PEC in data 5/5/2015, per violazione delle norme allora vigenti sulla notifica a mezzo PEC da parte degli enti locali; 2) l'impossibilità di sanare tale notifica per trattarsi di inesistenza sostanziale; 3) il difetto di sottoscrizione della cartella esattoriale notificata via PEC il 15/9/2017, consistendo la trasmissione in un file pdf privo di firma digitale. In sede processuale è stata anche dedotta la questione di legittimazione passiva dell'Agenzia per vizi riferibili all'avviso di accertamento presupposto.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello: ha ritenuto che, sebbene la notifica dell'avviso del 2015 sia stata effettuata con procedura non ancora abilitata per gli Enti Locali (la norma che estendeva l'uso della PEC agli enti locali decorre dal 1/7/2017), la comunicazione è comunque suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 156 c.p.c. perché è dimostrato che il documento ha raggiunto lo scopo (consegna nella casella PEC del destinatario). Sul punto della cartella notificata in pdf senza firma digitale, la Commissione ha seguito la giurisprudenza della Cassazione (sez. 3) che riconosce l'equivalenza del pdf al p7m e la validità della notifica via PEC anche senza firma digitale sulla copia informatica della cartella originariamente cartacea. Pertanto la sentenza di primo grado è confermata; l'appello viene respinto e le spese sono compensate tra le parti, vista l'incertezza normativa sulla procedura PEC per gli enti locali.

Norme richiamate

  • art. 60 DPR 600/73

    Norma che disciplina la notifica degli atti tributari; estesa agli Enti Locali dall'art. 7-quater, c.6 del DL 193/2016, ma con efficacia dal 1/7/2017; conseguenza: notifiche via PEC effettuate da enti locali anteriormente a tale data sono irrituali.

  • art. 7-quater, comma 6 del DL n.193/2016 (conv. L.225/2016)

    Ha esteso la procedura di notifica mediante PEC agli Enti Locali, ma con decorrenza normativa individuata a partire dal 1 luglio 2017; notifiche anteriori non erano conformi alla previsione.

  • art. 156 c.p.c.

    Consente la sanatoria delle nullità o irritualità di atti processuali quando sia dimostrato che l'atto ha raggiunto lo scopo e ha consentito al destinatario di esercitare i suoi diritti; applicata dalla Commissione per ritenere sanata la notifica PEC effettuata nel 2015 perché il documento è risultato consegnato nella casella del destinatario.

  • art. 342 c.p.c.

    Norma richiamata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per eccepire l'inammissibilità dell'appello per carenze formali; la Commissione ha però esaminato il merito e non ha accolto l'eccezione formale, procedendo alla decisione sostanziale.

  • Massima Cass. SS.UU. n. 7665/2016

    Principio richiamato secondo cui l'irritualità della notifica può essere sanata se l'atto ha comunque raggiunto il destinatario e lo scopo della notifica; la Commissione l'ha invocata per motivare la sanatoria della notifica 2015.

  • Cass. Sez. 3, ord. n. 8815/2020

    Affermata la validità delle notifiche di atti tramite PEC con allegati in formato pdf e la loro equivalenza ai file p7m; la sentenza è stata utilizzata per ritenere legittima la cartella notificata in pdf senza firma digitale.

  • Cass. ord. n. 31261/2021

    Ribadisce che non è prevista una norma che imponga la sottoscrizione digitale della copia informatica della cartella di pagamento originariamente cartacea notificata tramite PEC; l'eventuale irritualità non comporta necessariamente nullità se l'atto ha raggiunto il risultato della conoscenza.

Massime di principio

  • Una notifica PEC effettuata da un ente locale prima dell'entrata in vigore della disciplina che autorizza tale procedura per gli enti locali (1/7/2017) è formalmente irrituale, ma non necessariamente nulla se risulta comunque la consegna al destinatario; in tal caso può operare la sanatoria ex art. 156 c.p.c.
  • L'irritualità della notifica non comporta automaticamente l'inesistenza dell'atto quando sia provato che l'atto ha raggiunto lo scopo della comunicazione e ha consentito al destinatario di conoscere il contenuto.
  • La notifica di una cartella di pagamento via PEC con allegato in formato pdf privo di firma digitale è, secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, efficace e valida; non è richiesta la firma digitale sulla copia informatica della cartella originariamente cartacea.
  • Le eccezioni sulla legittimazione passiva dell'agente della riscossione rispetto ai vizi dell'atto impositivo sottostante (accertamento) possono essere rilevanti: in genere i vizi dell'accertamento competono contro l'ente che ha emesso l'atto impositivo, ma la fondatezza della notifica della cartella rimane valutata indipendentemente.
  • In presenza di incertezza normativa o giurisprudenziale su questioni tecniche (es. uso della PEC da parte di enti locali), il giudice può compensare le spese di lite anche se rigetta il ricorso.
  • Le eccezioni formali sull'ammissibilità dell'appello (es. art. 342 c.p.c.) possono essere sollevate, ma il giudice può comunque decidere di entrare nel merito qualora ritenga di poter valutare la controversia nel rispetto del contraddittorio.

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