Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/05/2022 n. 15430 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia ha impugnato in Cassazione la decisione della CTR Liguria che aveva ritenuto tempestivo il ricorso della società avverso avviso di accertamento. Il motivo unico deduceva la violazione e falsa applicazione delle norme sui termini: D.Lgs. 546/1992, art. 21 (termine di 60 giorni per proporre il ricorso), D.Lgs. 218/1997, art. 6, comma 3 (sospensione di 90 giorni per la procedura di accertamento con adesione), L. 742/1969 (sospensione feriale di 46 giorni) e art. 155 c.p.c. (proroga quando la scadenza cade in giorno festivo). La questione centrale era se il novantesimo giorno di sospensione, cadendo in giorno festivo, debba essere prorogato al primo giorno non festivo ai sensi dell'art. 155 c.p.c., con conseguente diverso computo del residuo termine utile per impugnare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che il periodo di sospensione previsto dal D.Lgs. 218/1997, art. 6, comma 3, si riferisce al procedimento amministrativo (accertamento con adesione) e non è un 'termine processuale' che legittima l'applicazione dell'art. 155 c.p.c. per la proroga al primo giorno non festivo. Conseguentemente, calcolando per numeratione dierum i termini (60 giorni art.21 D.Lgs. 546/1992 + 46 giorni sospensione feriale + 90 giorni di sospensione per adesione = 165 giorni), il termine finale per proporre il ricorso è scaduto il 14 gennaio 2011; il ricorso è invece stato depositato il 15 gennaio 2011 ed è quindi tardivo. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio (sentenza del 22/04/2022; deposito 13/05/2022). Sono compensate le spese del merito; la società è condannata al pagamento delle spese di Cassazione (Euro 2.800,00 oltre spese prenotate a debito).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21

    Fissa il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso tributario dalla notifica dell'atto; la Corte lo ha utilizzato nel computo complessivo dei termini senza riconoscere che ciò comporti proroghe particolari.

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, comma 3

    "il termine per l'impugnazione indicato al comma 2 ... sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente; ... L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza del D.Lgs. n. 218 del 1997"

    La Corte interpreta la sospensione di 90 giorni come relativa al procedimento amministrativo di accertamento con adesione (spatium deliberandi) e non come un termine processuale la cui scadenza, se cade in giorno festivo, debba essere automaticamente prorogata ai sensi dell'art. 155 c.p.c.

  • L. 7 ottobre 1969, n. 742 (sospensione feriale)

    La sospensione feriale (46 giorni) è computata secondo la regola per la numeratione dierum: se il decorso del termine inizia durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito alla fine di detto periodo; questa regola non subisce deroga se il giorno di inizio cade in giorno festivo.

  • art. 155 c.p.c.

    L'art. 155 c.p.c. (proroga al primo giorno non festivo quando la scadenza cade in giorno festivo) è applicabile ai termini processuali per consentire un estremo atto di esercizio della facoltà. La Corte ha ritenuto che non sia applicabile per prorogare il termine finale dello spatium deliberandi (sospensione amministrativa) previsto dall'art. 6 D.Lgs. 218/1997.

  • D.L. n. 193 del 2016, art. 7-quater, comma 18 (conv. L. n. 225/2016)

    "I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale"

    Riconosce la cumulabilità delle sospensioni (feriale e per adesione) nel computo complessivo dei giorni, confermando l'approccio sommativo utilizzato dalla Corte per determinare la scadenza complessiva.

  • art. 382 c.p.c., comma 3

    Consente alla Corte di Cassazione, quando l'accertamento del vizio non richieda ulteriori istruttorie, di cassare la sentenza impugnata senza rinvio; applicata nel caso per risolvere la sola questione di diritto/datazione.

Massime di principio

  • La sospensione di 90 giorni prevista dall'art. 6 D.Lgs. 218/1997 per l'accertamento con adesione è riconosciuta come periodo attinente al procedimento amministrativo (spatium deliberandi) e non come termine processuale: pertanto non beneficia della proroga automatica prevista dall'art. 155 c.p.c. quando l'ultimo giorno cade in giorno festivo.
  • L'art. 155 c.p.c. si applica ai termini processuali finali che determinano l'acquisto o la perdita di diritti o l'esercizio di facoltà; non va esteso per convertire in prorogabile un periodo di sospensione amministrativa il cui ultimo giorno cada in festivo.
  • Nel calcolo dei termini che si intersecano (termine per impugnare, sospensione feriale, sospensione per adesione) è corretto sommare i periodi per numeratione dierum, considerando la cumulabilità espressa dalla normativa e dalla giurisprudenza.
  • Se, spirato il periodo di sospensione per adesione, il contribuente non impugna nel residuo termine utile, l'atto impositivo diviene definitivo (consolidamento dell'avviso); la presentazione dell'istanza di adesione non rende inefficace l'avviso ma solo sospende il periodo utile per impugnare.
  • Quando la questione davanti alla Cassazione è esclusivamente di diritto o di corretto computo dei termini, la Corte può cassare senza rinvio la decisione impugnata; in casi simili è importante documentare con precisione le date e il metodo di computo adottato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.