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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23456/2025 del 18/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una persona che sosteneva di avere lavorato, dal 2005 fino al decesso del presunto datore, come collaboratrice domestica/familiare presso la seconda casa di quest'ultimo, chiedendo differenze retributive, TFR e indennità sostitutiva del preavviso. I giudici di merito avevano però ritenuto che il rapporto di lavoro fosse simulato: secondo la ricostruzione accolta, tra le parti vi sarebbe stata una relazione sentimentale e l'apparente contratto domestico sarebbe stato predisposto solo per consentire alla ricorrente di soggiornare regolarmente in Italia e, poi, di ottenere indebiti vantaggi economici. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con tre motivi, la violazione degli artt. 1414 e 1417 c.c. e di norme sul lavoro, sostenendo che la simulazione sarebbe stata affermata sulla base di mere presunzioni e senza considerare la documentazione prodotta (contratto, buste paga, lettera di licenziamento, ecc.), senza ammettere e valutare le prove testimoniali richieste, e denunciando inoltre un omesso esame di fatti decisivi e la violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per la condanna per lite temeraria ritenuta eccessiva e ingiustificata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, sotto l'apparente denuncia di violazioni di legge e vizio motivazionale, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del merito, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha valorizzato la motivazione dei giudici di merito, che avevano fondato l'accertamento di simulazione non su meri indizi ma su una documentazione copiosa, non specificamente e tempestivamente contestata, e ha ribadito che il giudizio sulla attendibilità delle prove e sulla selezione di quelle rilevanti appartiene al giudice di merito. Ha inoltre escluso il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., osservando che il fatto storico decisivo era comunque stato esaminato e che, in presenza di "doppia conforme", le censure sono ulteriormente precluse. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato, affermando che la liquidazione equitativa della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice e non è sindacabile in cassazione nel caso di specie, essendo stata confermata la valutazione di temerarietà della lite fatta dal primo giudice. È stata quindi confermata anche la condanna alle spese e l'ulteriore statuizione ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1414 c.c.

    richiamato per la disciplina della simulazione contrattuale; la Corte ha ritenuto che l'accertamento della simulazione appartiene al merito e non può essere rivisto in cassazione se sorretto da motivazione congrua e da prova documentale valutata dal giudice di merito

  • art. 1417 c.c.

    richiamato in tema di prova della simulazione; la Corte ha escluso che le censure consentissero una rivalutazione del compendio probatorio in sede di legittimità

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per denunciare violazioni di legge; la Corte ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente di diritto, in realtà mirassero al riesame del merito

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato con riferimento alle nullità processuali e alla dedotta anomalia motivazionale; la Corte ha escluso che ricorresse una motivazione mancante o apparente

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ha ribadito che il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza della motivazione né l'omesso esame di singoli elementi istruttori

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la liquidazione equitativa della condanna per lite temeraria è stata ritenuta espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in cassazione nel caso esaminato

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato per il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte ha escluso la sua violazione, non essendo la motivazione mancante, apparente o incomprensibile

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la Corte ha escluso la nullità della decisione impugnata

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza nei termini di legge

  • art. 175 c.p.c.

    richiamato nel passaggio sulla ragionevole durata del processo e sull'evitare formalità superflue

  • art. 127 c.p.c.

    richiamato, insieme all'art. 175 c.p.c., per giustificare la scelta di non disporre rinnovazioni inutili della notifica

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato ai presupposti processuali del rigetto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato indirettamente nei riferimenti generali all'onere probatorio, ma non oggetto di specifica statuizione autonoma

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o del materiale istruttorio, perché la selezione delle fonti di convincimento e la loro attendibilità appartengono al giudice di merito.
  • La deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta lamentare l'omessa considerazione di singoli documenti o una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • In presenza di doppia conforme, le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. sono ulteriormente limitate, poiché il fatto storico controverso risulta già esaminato dai giudici di merito.
  • L'accertamento della simulazione contrattuale, se sorretto da motivazione congrua e da un apprezzamento probatorio del giudice di merito, non è rivedibile in cassazione attraverso la mera contestazione della documentazione valorizzata dai giudici di merito.
  • La mancata ammissione di prove testimoniali non è sindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia ritenuto la prova superflua, generica o non decisiva, salvo violazioni di legge o manifeste incongruenze logiche.
  • La liquidazione equitativa della condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la valutazione di temerarietà è stata congruamente motivata e condivisa nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiSimulazioneOnere della provaGiudicato

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