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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15417/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere sostenendo l'inutilizzabilità delle comunicazioni acquisite sulla piattaforma SkyEcc. Le censure principali riguardano: 1) carenza della catena di custodia e mancanza della copia forense e del codice hash a corredo del materiale informatico; 2) violazione delle garanzie previste per le intercettazioni (artt. 266 ss. c.p.p.) e necessità di un provvedimento autorizzativo nazionale per l'acquisizione/decrittazione; 3) illegittimità dell'ordine europeo di indagine emesso dal P.M. italiano e della acquisizione del materiale dall'autorità francese senza misure idonee a garantire la genuinità del dato; 4) qualificazione delle chat come flusso comunicativo soggetto alla tutela dell'art.15 Cost. e non come documenti informatici acquisibili ai sensi dell'art.234bis c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto lecita l'acquisizione, effettuata tramite ordine europeo d'indagine (OEI), delle chat già decifrate dall'autorità giudiziaria francese, qualificandole come atti di procedimento trasferibili ai sensi degli artt. 78 disp.att./238/270 c.p.p. e/o dell'art.234bis c.p.p., in conformità alla direttiva 2014/41/UE e al principio di mutua fiducia fra Stati membri. La Corte ha inoltre escluso la necessità di un ulteriore provvedimento autorizzativo italiano nel caso di materiale già acquisito e decifrato all'estero; ha affermato la presunzione di legittimità dell'attività svolta dall'autorità estera salvo prova contraria, e ha dichiarato inammissibili o generiche molte delle censure difensive per difetto di specificità e per mancata indicazione del concreto pregiudizio subito, non ravvisando alcun travisamento probatorio tale da annullare la valutazione dei gravi indizi e le esigenze cautelari. Conseguenza pratica: conferma della misura cautelare applicata al ricorrente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.74

    Norma penale sostanziale riferita all'illecita detenzione/traffico di stupefacenti; utilizzata per definire i reati contestati al ricorrente e la gravità dell'impianto indiziario

  • codice penale, art.61-bis

    Rilevante ai fini dell'aggravamento della pena e dell'inquadramento della posizione soggettiva nel quadro del reato contestato

  • codice penale, art.73

    Previsione di plurime fattispecie terminali correlate al traffico di stupefacenti; richiamata nella contestazione dei reati fine

  • codice di procedura penale, art.274

    Richiamato per le esigenze cautelari (lett. a, b, c) che hanno giustificato la custodia cautelare in carcere

  • codice di procedura penale, art.234-bis

    «È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare»

    La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina dell'acquisizione di documenti/dati informatici conservati all'estero qualora il materiale sia già stato ottenuto e decifrato dall'autorità estera; tale norma legittima l'acquisizione tramite OEI senza necessità di ricorrere alla disciplina delle intercettazioni interne

  • codice di procedura penale, artt.266 e ss.

    Norme sulle intercettazioni: la Corte ha distinto le intercettazioni (flussi comunicativi in presa diretta) dall'acquisizione di dati/documents già formati e decifrati all'estero, escludendo l'automatica applicazione di questa disciplina al materiale trasmesso mediante OEI

  • Costituzione, art.15

    Richiamato dalla difesa per la tutela delle comunicazioni; la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, le garanzie costituzionali non impediscano l'utilizzabilità di materiale acquisito legalmente in altro Stato membro tramite OEI

  • D.Lgs. 21 giugno 2017, n.108 (attuazione direttiva 2014/41/UE)

    Normativa di recepimento dell'OEI: la Corte ha richiamato le norme (es. artt. 27, 43, 45) che legittimano l'emissione/esecuzione di OEI da parte del P.M. e disciplinano i rapporti tra autorità; ha chiarito che il P.M. può emettere OEI per acquisire prove già disponibili all'estero

  • Direttiva 2014/41/UE (ordine europeo di indagine), art.6

    art.6, par.1 lett. b: l'autorità di emissione può emettere un OEI quando "l'atto o gli atti di indagine richiesti nell'OEI avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo"

    La Corte ha ritenuto che l'OEI eseguito per acquisire chat già decifrate dall'autorità estera rispetti il requisito della 'parità' con un atto interno analogo, giustificando così la trasmissione e utilizzazione delle risultanze

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art.82

    Riferimento al quadro di cooperazione giudiziaria in materia penale e al principio del riconoscimento reciproco che fonda la fiducia tra Stati membri sull'osservanza dei diritti fondamentali

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (es. Gavanozov, C-852/19; Staatsanwaltschaft Wien, C-584/19)

    Citata per confermare il principio di fiducia reciproca tra Stati membri e la possibilità di utilizzare prove acquisite nell'ambito dell'UE se raccolte in conformità al diritto unionale

  • Cassazione: Sez.1, n.6364/2022 (Calderon) e pronunce correlate

    Giurisprudenza richiamata che sostiene la possibilità di qualificare come documenti i contenuti di chat decifrate all'estero e acquisibili ai sensi dell'art.234bis, consolidando l'orientamento seguito nella fattispecie

  • Sezioni Unite (notizie di decisione nn. 3 e 4 del 29/02/2024)

    Le Sezioni Unite hanno stabilito che i dati comunicativi già acquisiti e decifrati dall'autorità estera e trasmessi tramite OEI costituiscono atti di procedimento trasferibili (art.270 disp.att./238/78 disp.att.), contribuendo a definire il corretto inquadramento normativo

Massime di principio

  • Se le comunicazioni criptate sono state decifrate dall'autorità giudiziaria estera e trasmesse tramite OEI, esse possono essere considerate atti di procedimento acquisibili ai sensi dell'art.234-bis c.p.p. e/o degli artt.78 disp.att./238/270 c.p.p., e non soggette automaticamente alla disciplina delle intercettazioni interne (art.266 ss.)
  • L'OEI fondato su un procedimento estero svolto legittimamente gode della presunzione di regolarità fondata sul principio di fiducia reciproca tra Stati membri; spetta alla difesa provare concretamente eventuali violazioni o pregiudizi, non bastano deduzioni generiche
  • L'emissione di un OEI da parte del Pubblico Ministero italiano per acquisire materiale 'già disponibile' all'estero è legittima ai sensi del d.lgs. n.108/2017 e della direttiva 2014/41/UE, senza necessità di un ulteriore provvedimento autorizzativo del giudice nazionale quando non si richiede un'intercettazione ex novo ma la mera trasmissione di risultati già ottenuti
  • La mancanza in atti di copie forensi, codici hash o verbali delle operazioni svolte all'estero non determina automaticamente l'inutilizzabilità dell'evidenza; la difesa deve dimostrare il concreto travisamento o l'alterazione del contenuto e il pregiudizio al diritto di difesa
  • Occorre distinguere tra attività di captazione 'dinamica' (intercettazioni in tempo reale) e acquisizione di dati 'statici' già formati: la qualificazione processuale incide direttamente sulla disciplina applicabile e sulla necessità di specifiche garanzie procedurali
  • Nelle impugnazioni in Cassazione è essenziale la specificità: contestazioni generiche sulla catena di custodia o sulla insufficienza degli indizi sono frequentemente dichiarate inammissibili se non accompagnate da puntuali riferimenti al travisamento probatorio o al concreto pregiudizio difensivo

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