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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16543/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di convalida dell’elezione alla carica di consigliere comunale, negata dal giudice di merito per una ritenuta incompatibilità derivante da debiti tributari verso il comune. Il ricorrente sosteneva che tali debiti non fossero esigibili, assumendo che avvisi di accertamento e ingiunzioni di pagamento non fossero idonei a fondare l’incompatibilità perché privi di efficacia esecutiva o comunque non tempestivamente azionati. Il Tribunale respingeva la domanda; la Corte d’appello dichiarava l’appello inammissibile per difetto di specificità, aggiungendo che la questione sollevata non era comprensibile e che la perdita di efficacia dell’ingiunzione ex art. 50 d.P.R. 602/1973 non eliminava la valenza di titolo esecutivo dell’atto non impugnato. In Cassazione il ricorrente proponeva due motivi: violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto aspecifico il gravame; violazione dell’art. 63, commi 4 e 6, d.lgs. 267/2000, per avere riconosciuto l’incompatibilità senza prova della preventiva notifica della cartella di pagamento e/o della sua mancata impugnazione. Avverso l’ordinanza di inammissibilità della Cassazione, il ricorrente proponeva revocazione ex art. 391-bis c.p.c. deducendo errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe male percepito il contenuto degli atti, poiché la censura in cassazione sarebbe stata realmente incentrata sulla mancata esigibilità dei titoli tributari e non sulla mancata prova della notifica della cartella.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la doglianza non integrasse un errore percettivo revocatorio, ma contestasse in realtà l’interpretazione del precedente motivo di ricorso per cassazione e della sua ratio decidendi. Ha inoltre affermato che l’ordinanza revocanda aveva correttamente dichiarato inammissibile il ricorso originario per novità della questione e difetto di autosufficienza, perché il tema della mancata prova della preventiva notifica della cartella di pagamento e/o della sua mancata impugnazione non risultava dedotto nei gradi di merito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, in mancanza di difese degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L’errore revocatorio è configurabile solo come falsa percezione immediata di un fatto decisivo, positivamente o negativamente supposto contro il contenuto oggettivo degli atti; non comprende errori di valutazione o di interpretazione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione della decisione di Cassazione per errore di fatto è ammissibile solo nei rigorosi limiti dell’errore revocatorio.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda; in difetto, le questioni nuove sono inammissibili.

  • art. 342 c.p.c.

    È la norma richiamata dal ricorrente per contestare la dichiarata aspecificità dell’appello; la Corte di merito l’aveva applicata ritenendo il gravame non specifico.

  • art. 63, nn. 4 e 6, d.lgs. 267/2000

    È la disciplina evocata per contestare la sussistenza della causa di incompatibilità alla carica di consigliere comunale in presenza di debiti tributari verso l’ente.

  • art. 50 d.P.R. 602/1973

    Richiamato nel giudizio di merito per sostenere che, decorso un anno senza inizio dell’espropriazione, l’ingiunzione o l’iscrizione a ruolo perderebbero efficacia ai fini dell’esecuzione.

Massime di principio

  • L’errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. ricorre solo quando il giudice supponga esistente un fatto decisivo la cui inesistenza sia incontestabilmente risultante dagli atti, oppure ne supponga l’inesistenza nonostante esso risulti positivamente provato; non basta contestare la ricostruzione o l’apprezzamento del contenuto degli atti processuali.
  • La revocazione non può essere usata per rimettere in discussione l’interpretazione data dalla Corte al motivo di ricorso o alla ratio decidendi della decisione impugnata, perché tale contestazione attiene a un errore di giudizio e non a un errore di fatto.
  • In cassazione, la deduzione di una questione non trattata nella sentenza impugnata richiede che la parte alleghi e indichi specificamente in quale atto del giudizio di merito la questione sia stata già introdotta; in mancanza, il motivo è inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.
  • Quando il precedente giudice di legittimità ha dichiarato inammissibile un ricorso per novità della censura e difetto di autosufficienza, non è consentito trasformare quella decisione in oggetto di revocazione sostenendo semplicemente una diversa lettura globale degli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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