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Ordinanza

Ordinanza n. 212/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento emesso in data 12.08.2022 e comunicato a mezzo pec in pari data, con il quale: a) è stata dichiarata l'improcedibilità delle SCIA richiamate all'oggetto e acquisite al prot. telematico del SUAP: i) prot SUAP rep_prov_ba/ba-suapro-OMISSIS-(codice univoco chrfrc-OMISSIS-; ii) prot. SUAP rep_prov_ba/ba-supro -OMISSIS-(codice univoco chrfrc -OMISSIS-), b) è stata disposta la sospensione immediata dell'attività e l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela, ex art. 21-nonies legge 241/1990 delle SCIA richiamate; - nonché di ogni atto presupposto, conseguenziale, connesso.

Giustizia amministrativa202201301

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento comunale che ha dichiarato improcedibili due SCIA, disposto la sospensione immediata dell'attività e avviato il procedimento di annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale del 12 agosto 2022 relativo a due SCIA acquisite dal SUAP, contestando la dichiarazione di improcedibilità delle segnalazioni, la sospensione immediata dell'attività e l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di censura. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire il provvedimento impugnato, gli ulteriori atti amministrativi e una relazione istruttoria sui fatti di causa, nonché disporre una verificazione tecnica riguardante le porzioni del manufatto realizzate senza titolo, la domanda di sanatoria presentata ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001 e la conformità delle opere rispetto alla destinazione urbanistica della zona.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha ordinato al Comune di depositare il provvedimento impugnato e gli altri atti ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., nonché una relazione istruttoria sui fatti di causa entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. Ha inoltre disposto una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., affidandola al dirigente dell'ufficio competente per l'Urbanistica del Comune di Ruvo di Puglia, con facoltà di delega. Il verificatore dovrà descrivere, anche mediante grafico, le porzioni del manufatto prive di titolo per le quali è stata presentata domanda di sanatoria e distinguere, in relazione alla destinazione urbanistica dell'area, le opere assentite originariamente, quelle sanabili e quelle non sanabili. La verificazione dovrà svolgersi entro il 30 aprile 2026 e la relazione conclusiva dovrà essere depositata entro il 30 giugno 2026. È stato posto a carico dei ricorrenti un anticipo di euro 500 sul compenso del verificatore. L'udienza di discussione del merito è stata fissata al 30 settembre 2026, nonostante nel corpo dell'ordinanza fosse indicata la data del 16 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato quale base normativa dell'avvio del procedimento di annullamento in autotutela delle SCIA.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Richiamato in relazione alla domanda di sanatoria edilizia sulle opere realizzate senza titolo.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Utilizzato per ordinare all'amministrazione il deposito del provvedimento impugnato e degli altri atti.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.

  • art. 66 c.p.a.

    Utilizzato per disporre la verificazione tecnica e disciplinarne l'affidamento.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità dei ricorrenti a tutela dei loro diritti o della dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme alla disciplina nazionale in materia di protezione dei dati personali per disporre l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la decisione della controversia dipende dall'accertamento tecnico delle opere edilizie prive di titolo e dalla loro compatibilità con la destinazione urbanistica dell'area, il giudice amministrativo può disporre una verificazione affidandola a un organismo pubblico dotato di competenza tecnica, formulando quesiti diretti a distinguere le opere originariamente assentite, quelle sanabili e quelle non sanabili.
  • Nel giudizio amministrativo, quando gli elementi necessari per decidere non risultano sufficientemente documentati, il giudice può ordinare all'amministrazione il deposito del provvedimento impugnato, degli atti presupposti e di una relazione istruttoria sui fatti di causa.
  • La valutazione della sanabilità di opere edilizie abusive richiede l'esame congiunto della consistenza concreta delle opere realizzate senza titolo e della destinazione urbanistica della zona.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSanatoria e condono edilizioDestinazioni d'uso e zone omogeneeIstruttoria processuale
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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