Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 49/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale civile di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, prot. M_D -OMISSIS-REG -OMISSIS- 23-10-2025, datato 23 ottobre 2025, con il quale è stato disposto il transito dell’istante nel personale civile, limitatamente alla assegnazione della sede di servizio in -OMISSIS- (LT) presso la 4° Brigata Tlc e Sistemi per la Difesa Aerea e Assistenza al Volo di -OMISSIS- (LT); del pedissequo Verbale della riunione del 22 ottobre 2025 con i rappresentanti dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori delle FF.AA., del Segretariato Generale e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, limitatamente alla assegnazione della sede di servizio in -OMISSIS- (LT) presso la 4° Brigata Tlc e Sistemi per la Difesa Aerea e Assistenza al Volo di -OMISSIS- (LT), nonché per l’annullamento di ogni altro atto preparatorio, preordinato, presupposto e consequenziale, comunque connesso, ancorché non conosciuto, con espressa riserva (in altro giudizio) al risarcimento dei danni;

Giustizia amministrativa202600104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di transito nel personale civile, limitatamente all'assegnazione della sede di servizio, e verbale presupposto della riunione di assegnazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui è stato disposto il suo transito nel personale civile, limitatamente alla sede di servizio assegnata, nonché il verbale presupposto e gli ulteriori atti connessi. Ha dedotto, sulla base della documentazione sanitaria e personale prodotta, che la sede assegnata e i conseguenti lunghi spostamenti giornalieri non sarebbero compatibili con la sua grave situazione sanitaria e personale. La censura cautelare riguarda, in particolare, l'omessa o inadeguata valutazione della possibile deroga al criterio di assegnazione dell'ultima sede di servizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti, nella fase cautelare e a un primo sommario esame, i presupposti per la tutela richiesta. In particolare, ha rilevato che l'organo competente non sembra avere adeguatamente valutato la possibile deroga al criterio di assegnazione dell'ultima sede di servizio, nonostante la grave e documentata situazione sanitaria e personale del ricorrente, incompatibile con lunghi spostamenti giornalieri. Ha quindi accolto la domanda cautelare, sospeso il provvedimento impugnato ai fini del riesame e fissato l'udienza pubblica di merito. Il Ministero della Difesa è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 1.000 euro. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce il riferimento processuale per la domanda cautelare incidentale; la misura è stata concessa in presenza dei presupposti cautelari rilevati dal giudice.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la tutela dei dati personali relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nella formulazione modificata dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore fondamento della protezione dei dati sanitari.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'assegnazione della sede di servizio deve essere sospesa ai fini del riesame quando risulti non adeguatamente valutata la possibilità di derogare al criterio ordinario di assegnazione, in presenza di una grave e documentata situazione sanitaria e personale incompatibile con lunghi spostamenti giornalieri.
  • La documentata situazione sanitaria e personale del dipendente costituisce un elemento che l'amministrazione deve considerare specificamente nella determinazione della sede di servizio e nella verifica dell'eventuale deroga ai criteri ordinari di assegnazione.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.